C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS PRENESTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOLLICONE PIERPAOLO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.50 C5 DEL 4/12/2024 (Gara: VIRTUS PRENESTINO – SAN GIOVANNI EVANGELISTA del 29/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS PRENESTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOLLICONE PIERPAOLO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.50 C5 DEL 4/12/2024 (Gara: VIRTUS PRENESTINO – SAN GIOVANNI EVANGELISTA del 29/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

Con delibera pubblicata il 04.12.2024 sul C.U. n. 50 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara: VIRTUS PRENESTINO – SAN GIOVANNI EVANGELISTA del 29/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma, irrogava la sanzione della squalifica per dieci gare al calciatore Pierpaolo Mollicone “[..] Perché a fine gara, si avvicinava all'arbitro e con fare sarcastico ne afferrava la mano stingendo fortemente un dito strattonandolo. (art.36 comma 1 ) lett. B [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, preceduto da regolare preannuncio, la reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che i fatti addebitati al calciatore fossero stati travisati. In particolare, la reclamante offriva una diversa ricostruzione dell’episodio, rappresentando come il giocatore si fosse limitato a porgere una stretta di mano all'arbitro, il quale, nel contempo, si stava sfilando il fratino precedentemente prestatogli per distinguersi dai calciatori. Nel compiere tale gesto, il direttore di gara rimaneva accidentalmente incastrato con un dito nella bretella del fratino, mentre il calciatore tentava di aiutarlo. La reclamante chiedeva, pertanto l’annullamento della sanzione ovvero, in via subordinata, la sua riduzione. La reclamante presentava istanza di audizione. Alla riunione del 9 gennaio del 2025, il Collegio si riuniva per esaminare il reclamo in epigrafe. Per la reclamante erano presenti il Presidente Valter Pellegrini e il suo difensore avv. Tea Scilingo, la quale si riportava all’atto di reclamo, ribadendo l’involontarietà del gesto. Il Collegio procedeva, dunque, alla lettura del referto arbitrale. Nel sopra indicato documento, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU. n. 13/2023- 2024), si riportava come, al termine della gara, il calciatore, già ammonito al 10° minuto per proteste, si fosse avvicinato all’arbitro per salutarlo con un sorriso dal tono sarcastico e irridente. Mentre il direttore di gara consegnava il fratino al suddetto calciatore quest’ultimo, nell’atto di riceverlo, afferrava intenzionalmente la sua mano, torcendogli un dito, per poi allontanarsi. Ciò posto, osserva il decidente come la condotta posta in essere dal giocatore sia stata certamente irriguardosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 CGS, nei confronti del direttore di gara. Tuttavia, ritiene il Collegio che il gesto de quo non presenti i requisiti atti ad integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico” di cui all’art. 36 c.1 lett. b) CGS. A tal riguardo, la giurisprudenza sportiva ha chiarito come la norma debba essere interpretata nel senso che “il contatto fisico, cui fa riferimento l’art. 36, comma 1, lett. b) del C.G.S.., deve integrare gli estremi della intenzionalità e della ‘volontaria aggressività’, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’articolo 35 del C.G.S.” (CSA, III, 29 ottobre 2024 n. 29; CSA, I, 22 maggio 2020, n. 231; III, 5 dicembre 2023, n. 69; nello stesso senso, cfr. Id., 19 dicembre 2023, n. 85; già Id., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146). Nel caso di specie, nel ribadire l’illiceità della condotta tenuta dal calciatore, ma tenendo conto della lievità e della non consistente gravità del contatto fisico fra il giocatore e l’arbitro, risulta congruo ridurre nel complesso la sanzione della squalifica a cinque giornate effettive di gara. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Mollicone Pierpaolo a 5 gare. Il contributo va restituito.

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