C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ P.C.SAN GIORGIO 2008, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MESSORE POMPEO FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.23 SGS DEL 21/11/2024 (Gara: P.C.SAN GIORGIO 2008 – FRASSATI ANAGNI del 17/11/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ P.C.SAN GIORGIO 2008, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MESSORE POMPEO FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.23 SGS DEL 21/11/2024 (Gara: P.C.SAN GIORGIO 2008 – FRASSATI ANAGNI del 17/11/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025
Con delibera pubblicata con C.U. N.23 SGS DEL 21/11/2024 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara P.C.SAN GIORGIO 2008 – FRASSATI ANAGNI del 17/11/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Frosinone, irrogava la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore MESSORE POMPEO fino al 30/06/2025, perché “[..] Espulso poiché, protestando platealmente, rivolgeva al Direttore di Gara frasi offensive e pronunciava espressioni blasfeme. Ricevuta notifica del provvedimento, fuoriusciva dall'area tecnica e avvicinatosi al Direttore di Gara gli afferrava il polso stringendolo con forza per alcuni secondi procurandogli momentaneo dolore, prima di abbandonare il terreno di gioco. Nell'intervallo della partita, si avvicinava all'Organo Tecnico Sezionale - entrato nel recinto di gioco per sincerarsi delle condizioni del Direttore di Gara - e, dopo avergli rivolto frasi di tenore irriguardoso, gli strappava di mano il tesserino che lo stesso Organo Tecnico aveva appena mostrato per qualificarsi e, letto il nome impresso sul tesserino, gli rivolgeva frase di minaccia. Riconsegnato il tesserino solo dopo diversi inviti, veniva allontanato dai dirigenti delle squadre, ma dopo pochi secondi tornava ad avvicinarsi al Direttore di Gara e all'Organo Tecnico con atteggiamento minaccioso, venendo nuovamente fermato dai dirigenti delle squadre che lo accompagnavano fuori del recinto di gioco. Al termine della partita entrava, senza permesso, nello spogliatoio del Direttore di Gara e chiedeva con insistenza i documenti della squadra e spiegazioni in ordine al motivo della sua espulsione. Sanzione da non considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. N. 104 del 17.12.2014 [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo chiedendo di annullare/revocare la sanzione irrogata ovvero riformarla in misura meno afflittiva. A tal riguardo, la reclamante prospettava la propria ricostruzione dei fatti, evidenziando l’assenza di violenza nelle condotte contestate al sig. Messore e ritenendo che, al più, potrebbero qualificarsi quali condotte irriguardose di cui all’art 36 CGS. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 13.12.2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe e procedeva alla lettura del referto arbitrale e disponeva l’audizione dell’arbitro (C.U.n.188 del 13.12.2024). Alla successiva riunione del 09.01.2025 si procedeva all’audizione dell’arbitro il quale confermava quanto riportato nel referto arbitrale. In esso si attestava che il sig. Messore, espulso per proteste, frasi offensive e bestemmie, si era avvicinato all’arbitro e, con gesto violento, gli aveva afferrato con forza il polso della mano che reggeva il cartellino rosso, causandogli un dolore temporaneo. Successivamente, si era rivolto anche all’Organo Tecnico con espressioni irriguardose, arrivando infine a strappargli il tesserino dalle mani, finché non veniva allontanato con forza dai dirigenti di entrambe le squadre. In seguito, il sig. Messore aveva tentato nuovamente di avvicinarsi al direttore di gara e all’Organo Tecnico con un atteggiamento aggressivo, cercando uno scontro fisico, ma veniva ancora una volta allontanato da terzi. Successivamente, al termine della gara, si era introdotto indebitamente nello spogliatoio, insistendo per ottenere i documenti della sua società e chiedendo spiegazioni sulla sua espulsione, con un comportamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro. Ciò posto, osserva il decidente come il reclamo della reclamante sia meritevole di accoglimento nella misura e nei termini appresso indicati. Deve, anzitutto, premettersi che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 CGS costituisce fonte di prova privilegiata e, pertanto, non rilevando in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria, Questa Corte ritiene le condotte contestate al Sig. Messore pienamente accertate. In termini di qualificazione giuridica, il Collegio evidenzia come le stesse siano sussumibili nella fattispecie astratta di cui all’art. 36 c.1 lett. b) che punisce con la sanzione minima della squalifica i giocatori e i tecnici per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulti eccessivamente afflittiva. Nondimeno, avuto riguardo alla natura, alla gravità e alla reiterazione delle condotte poste in essere dall’allenatore, non si ravvisano i presupposti per l’applicazione della sanzione minima. Pertanto, si dispone la rideterminazione della sanzione, riducendone la durata al 14 marzo 2025. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentito l’arbitro,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Messore Pompeo al 14/03/2025. Il contributo va restituito.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ P.C.SAN GIORGIO 2008, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MESSORE POMPEO FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.23 SGS DEL 21/11/2024 (Gara: P.C.SAN GIORGIO 2008 – FRASSATI ANAGNI del 17/11/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025"
