C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ F.C. PARIOLI A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BUONGARZONI GABRIEL OMAR PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.201 LND DEL 30/12/2024 (Gara: F.C. PARIOLI A.S.D. – VIS SEZZE del 22/12/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ F.C. PARIOLI A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BUONGARZONI GABRIEL OMAR PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.201 LND DEL 30/12/2024 (Gara: F.C. PARIOLI A.S.D. – VIS SEZZE del 22/12/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
Con delibera pubblicata il 30.12.2024 sul C.U. n.201 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara : F.C. PARIOLI A.S.D. – VIS SEZZE del 22/12/2024 – Campionato Eccellenza irrogava la sanzione della squalifica per 9 gare al calciatore BUONGARZONI GABRIEL OMAR perché “[..] espulso per comportamento non regolamentare, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava all’arbitro e gli poggiava due volte le mani sul petto, costringendolo ad indietreggiare di qualche metro e nel contempo proferendo espressioni ingiuriose [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo deducendo l’eccessiva afflittività della sanzione, ritenendo non sussumibile la condotta posta in essere dal calciatore nella fattispecie di cui all’art. 36 c.1 lett. b) CGS per mancanza di vis lesiva; la reclamante invocava, altresì, l’applicazione l’istituto della continuazione ex art. 81 c.p. dal momento che, ad avviso della reclamante, le violazioni sarebbero state commesse in un arco temporale non superiore ai 60 minuti. La reclamante chiedeva, dunque, la riduzione della sanzione a quattro giornate di squalifica ovvero, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia tra le cinque o le sette giornate. La reclamante presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 30 gennaio del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. Era presente per la reclamante, l’avv. Pandolfi, il quale si riportava all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento, ritenendo che il comportamento del calciatore fosse riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 36 c.1 lett. a) CGS anziché all’art. 36 c.1 lett. b) CGS. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale. Dalla lettura del referto arbitrale - che come noto costituisce fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ai sensi dell’art. 61 CGS - risulta che alla notifica del provvedimento disciplinare, il calciatore si era avvicinato al direttore di gara e poggiando la mano sul suo petto per due volte, lo costringeva ad indietreggiare di qualche metro, urlando “pezzo di merda, dopo se vi menano fanno bene, io mi sto a gioca lo stipendio coglione, hai rovinato tutto” e mentre uscita dal tdg reiterava il suo comportamento urlando: “sei proprio un coglione, ti aspetto fuori”. Alla luce di quanto esposto, osserva il Decidente come la condotta posta in essere dal calciatore Buongarzoni integri senz’altro gli elementi costitutivi della condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un contatto fisico, di cui all’art. 36 c. 1 lett. b), che prevede la sanzione minima della squalifica per 8 giornate o a tempo determinato, attesa l’idoneità del gesto a incidere, sia pure momentaneamente, sulla libertà di movimento dell’arbitro, inducendolo ad arretrare. In merito alla determinazione della sanzione, tuttavia, fermo restando l’inquadramento giuridico del fatto, il Collegio ritiene che, considerato il contesto unitario in cui la condotta è maturata in relazione all’espulsione, non trovi applicazione il cumulo delle sanzioni. Pertanto, in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza, si ritiene di dover applicare la sanzione minima prevista dall’art. 36, comma 1, lettera b). Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Buongarzoni Gabriel Omar a 8 gare. Il contributo va restituito.
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