C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MUNARETTO KENTA PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.207 LND DEL 8/01/2025 (Gara: FIUMICINO S.C. 1926 – POMEZIA CALCIO 1957 del 5/01/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MUNARETTO KENTA PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.207 LND DEL 8/01/2025 (Gara: FIUMICINO S.C. 1926 – POMEZIA CALCIO 1957 del 5/01/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
Con delibera pubblicata il 8 gennaio 2025 sul C.U. n. 207 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara FIUMICINO S.C. 1926 – POMEZIA CALCIO 1957 del 5/01/2025 – Campionato Eccellenza, irrogava la sanzione della squalifica di 8 giornate al calciatore MUNARETTO KENTA perché “[..] a seguito di un provvedimento disciplinare per proteste, avvicinava minacciosamente l’arbitro poggiandogli la fronte sulla sua e le mani sul petto, costringendolo ad indietreggiare. Lo afferrava altresì per un braccio rivolgendogli espressioni offensive (art. 36 comma 1 lett. b) CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente presentato, preceduto da un regolare preannuncio, la reclamante contestava la decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che la condotta effettivamente posta in essere dal calciatore dovesse essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), e non già alla lett. b). Secondo la reclamante, infatti, il comportamento del calciatore non presentava il grado di lesività richiesto dalla norma sanzionata in modo più severo. Inoltre, si evidenziava che il calciatore, di origini giapponesi, era stato destinatario di insulti da parte di alcuni avversari, i quali lo avevano apostrofato con epiteti offensivi quali "cinese di merda". In tale contesto, il giocatore stava richiamando l’attenzione dell’arbitro affinché adottasse i provvedimenti opportuni e, pertanto, versava in uno stato emotivo alterato. Alla luce di ciò, la reclamante chiedeva, in via principale, l’applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), che prevede la sanzione minima di quattro giornate o a tempo determinato, ovvero, in subordine, il riconoscimento di una circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13 CGS. Si sottolineava, inoltre, che il calciatore aveva manifestato un sincero pentimento per l’accaduto, come comprovato dalla dichiarazione dallo stesso rilasciata e allegata al reclamo. La reclamante presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 30 gennaio del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Per la società era presente l’avv. Muscarà il quale si riportava all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale Dalla lettura del referto arbitrale, risulta che al 40 del secondo tempo a seguito di ammonizione del calciatore per proteste, questi poggiava con fare minaccioso la propria fronte contro quella del direttore di gara ed entrambe le mani sul suo petto cercando di spingerlo indietro. In ragione dell’atteggiamento del calciatore l’arbitro indietreggiava al chè il calciatore lo afferrava per il braccio e gli diceva di “merda hai sentito lo devi cacciare”; a quel punto l’arbitro lo espelleva con il cartellino rosso e il giocatore veniva allontanato dai compagni di squadra e mentre lasciava il tdg continuava ad insultare l’arbitro. Ciò posto, osserva il Decidente come la condotta posta in essere dal calciatore integri senz'altro gli elementi costitutivi della condotta gravemente irriguardosa, configurabile ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Tuttavia, ritiene il Collegio che il comportamento del calciatore debba essere contestualizzato alla luce delle circostanze che hanno caratterizzato l'accaduto, tra cui l'alterazione emotiva derivante dagli insulti subiti e la sua reazione, che, pur inappropriata, appare come una reazione a un’offesa ingiusta. A tal proposito, infatti, la Corte ha ritenuto la frase “merda hai sentito lo devi cacciare” riportata nel referto arbitrale compatibile con la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante, secondo cui il calciatore, alterato emotivamente per gli insulti ricevuti dagli avversari, avrebbe reagito in modo sproporzionato, ma come conseguenza diretta di un’offesa ingiusta. Inoltre, il calciatore ha manifestato sincero pentimento per l’accaduto, come documentato nella dichiarazione allegata al reclamo. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, Questa Corte tenuto conto dell’attenuante prevista dall'art. 13 CGS, pur riconoscendo la gravità del gesto, ritiene che sussistano i presupposti per una lieve riduzione della sanzione originariamente prevista di otto giornate, accogliendo la richiesta della reclamante. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Munaretto Kenta a 7 gare. Il contributo va restituito.
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