C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DE COSTANZO ALESSANDRO E FORMATO FABIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.250 LND DEL 5/02/2025 (Gara: ATLETICO PONTINIA – GAETA del 2/02/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DE COSTANZO ALESSANDRO E FORMATO FABIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.250 LND DEL 5/02/2025 (Gara: ATLETICO PONTINIA – GAETA del 2/02/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Gaeta proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori De Costanzo Alessandro e Formato Fabio, entrambi squalificati per tre gare. La reclamante nel proprio reclamo trasmesso alla scrivente Corte chiedeva la rivisitazione delle sanzioni inflitte, ritenendole eccessive e sproporzionate rispetto alla reale gravità dei fatti e dell’infrazione contestata. Dichiarava altresì che il referto arbitrale presentava, a loro avviso, vizi e carenze di motivazione. Sottolineava infine come il De Costanzo si trovasse già negli spogliatoi nel momento in cui è nata la rissa e, pertanto, non sarebbe in alcun modo stato interessato dalla stessa. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La CSAT dunque, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, ritiene che si possa comunque addivenire ad una lieve riduzione della sanzione comminata ad entrambi i calciatori, per riportarla agli abituali parametri utilizzati per casi simili. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori De Costanzo Alessandro e Formato Fabio a 2 gare. Il contributo va restituito.

 

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