C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CIRCOLO MASTER 97, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CASCI MASSIMILIANO FINO AL 20/02/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.213 C5 DEL 12/02/2025 (Gara: SPORTING HORNETS ROMA – CIRCOLO MASTER 97 del 8/02/2025 – Campionato Under 17 Calcio a 5 Eccellenza Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CIRCOLO MASTER 97, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CASCI MASSIMILIANO FINO AL 20/02/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.213 C5 DEL 12/02/2025 (Gara: SPORTING HORNETS ROMA – CIRCOLO MASTER 97 del 8/02/2025 – Campionato Under 17 Calcio a 5 Eccellenza Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
Con rituale reclamo, la società Circolo Master 97 ha impugnato le sanzioni in epigrafe sostenendo che i calciatori della propria compagine si vedevano bersagliati da insulti e minacce da parte dei sostenitori avversari tanto da non essere più nelle condizioni psicologiche di continuare la gara. Veniva ascoltata la reclamante in sede di audizione che, considerando il risultato di 0-9 al momento della sospensione, insisteva soprattutto per la riduzione dell’ammenda. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risultano accuratamente descritti i fatti che hanno condotto alla sospensione dell’incontro. A riguardo, infatti, risulta che la squadra della reclamante abbia abbandonato il terreno di gioco – confermato peraltro anche in sede di audizione – e pertanto il Giudice sportivo ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti. Si deve poi dichiarare inammissibile il reclamo avverso la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente Massimiliano Casci poiché l’art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, la non impugnabilità della “inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. Per quanto attiene la misura dell’ammenda, essa deve ridotta tenendo conto del materiale svolgersi dei fatti così come risultanti dal referto di gara. Tutto ciò premesso, la Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’inibizione a carico del dirigente Casci Massimiliano, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 100,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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