C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 326 del 21/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TOR DE CENCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO PRIMA CATEGORIA E AMMENDA DI EURO 700,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 LND DEL 21/02/2025 (Gara: TOR DE CENCI – MYSP del 19/02/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 295 del 28/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TOR DE CENCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO PRIMA CATEGORIA E AMMENDA DI EURO 700,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 LND DEL 21/02/2025 (Gara: TOR DE CENCI – MYSP del 19/02/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 295 del 28/02/2025
La società Tor de Cenci impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado con il quale veniva disposta la sconfitta della gara disputata con il Tor de Cenci, valevole per la Coppa Lazio di prima categoria, con il punteggio di 0-3, l’esclusione da detta competizione e l’ammenda di euro 700,00. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, evidenziava l’erronea decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara, l’erronea valutazione del Giudice Sportivo di 1° grado nell’attribuire, ad entrambe le Società, la responsabilità per la sospensione definitiva della gara, la sproporzionalità dell’ammenda irrogata; chiedeva, pertanto, di annullare la decisione del Giudice di primo grado e conseguentemente disporre la riammissione alla Coppa Lazio, la ripetizione della gara, nonché la revoca dell’ammenda o la riduzione della stessa . Questa Corte, riunitasi da remoto in data 28/02/2025, ascoltata la società Tor de Cenci, esaminati gli atti ufficiali nonché il reclamo della ricorrente, ritiene in via pregiudiziale inammissibile il reclamo relativamente alla richiesta di ripetizione della gara e sulla riammissione alla Coppa Lazio di prima categoria. Ricordiamo a noi stessi che per le gare di Coppa Regione, organizzate dai Comitati Regionali della LND, sono abbreviati i termini procedurali. In particolare per i procedimenti di ultima istanza presso la CSAT il termine per presentare il preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte competente e tramesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti (v. C.U. n. 46/A della F.I.G.C. del 31/07/2024) . Detto ciò, la reclamante ha presentato tardivamente sia il preannuncio di reclamo (il 23/02/2025 anziché entro le ore 24.00 del 21/02/2025, giorno di pubblicazione della decisione) che il reclamo stesso (il 27/02/2025, cioè tre giorni dopo aver ricevuto copia dei documenti richiesti). La ratio di fissare termini procedurali abbreviati, nasce dalla necessità di garantire il regolare svolgimento di una competizione speciale, quale, appunto la Coppa Regione. Chiarito, quindi, che il reclamo è tardivo relativamente alla richiesta di ripetizione gara e alla riammissione alla competizione sportiva in questione, rimane da valutare l’istanza sull’ammenda inflitta alla società. Dal referto arbitrale emerge che al 34° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, si accendeva una zuffa tra le panchine, nonché una violenta lite sugli spalti tra i sostenitori delle squadre, a cui si aggiungevano alcuni calciatori delle due compagini. Tali circostanze inducevano l’arbitro a sospendere la gara ed a rientrare negli spogliatoi; durante tale tragitto veniva colpito da dietro, alla testa, da soggetto non identificato. Detto ciò è evidente la responsabilità oggettiva della società per i fatti posti in essere dai propri simpatizzanti, ma l’entità dell’ammenda deve essere rimodulata in relazione all’effettiva gravità delle azioni realizzate dai propri sostenitori, anche in considerazione della fattiva collaborazione prestata dal capitano della squadra nei confronti dell’arbitro. Per tutto quanto detto, questa Corte
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla perdita della gara e all’esclusione dalla Coppa Lazio Prima Categoria, ai sensi del Comunicato Ufficiale n.46/A della FIGC del 31 luglio 2024. Di accogliere altresì il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 500,00. Il contributo va restituito.
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