C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 326 del 21/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORT LAB 75, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.55 LND DEL 20/02/2025 (Gara: POGGIO CATINO – SPORT LAB 75 del 19/02/2025 – Campionato Terza Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORT LAB 75, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.55 LND DEL 20/02/2025 (Gara: POGGIO CATINO – SPORT LAB 75 del 19/02/2025 – Campionato Terza Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025
Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Sport Lab 75; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché tardivo nell’invio del preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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