C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 326 del 21/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PALOCCO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISILLI MATTIA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 26/02/2025 (Gara: OSTIANTICA CALCIO 1926 – PALOCCO del 23/02/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PALOCCO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISILLI MATTIA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 26/02/2025 (Gara: OSTIANTICA CALCIO 1926 – PALOCCO del 23/02/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Palocco; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it