C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 326 del 21/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS ANZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIRILLI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.285 LND DEL 27/02/2025 (Gara: EUR TORRINO – VIRTUS ANZIO del 23/02/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS ANZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIRILLI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.285 LND DEL 27/02/2025 (Gara: EUR TORRINO – VIRTUS ANZIO del 23/02/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025
La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato non era da considerarsi come offensivo ed irriguardoso. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tutto ciò premesso, la Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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