C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 337 del 28/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ RVM PALESTRINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRUSSU ALESSANDRO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.298 LND DEL 5/03/2025 (Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – RVM PALESTRINA del 2/03/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ RVM PALESTRINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRUSSU ALESSANDRO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.298 LND DEL 5/03/2025 (Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – RVM PALESTRINA del 2/03/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La società RVM Palestrina proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Grussu Alessandro per tre gare. La reclamante nel proprio reclamo trasmesso alla scrivente Corte chiedeva in via principale l’annullamento della squalifica e, in via subordinata, la riduzione della squalifica ad una sola gara, ritenendo quanto deciso in primo grado eccessivo e sproporzionato. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La Corte, letti gli atti di gara, ritiene che si possa però ridurre lievemente la sanzione comminata al Grussu, riconducendo il suo comportamento ad una accesa e vibrante protesta, per riportarla agli abituali parametri adottati per casi simili. Tutto ciò premesso, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Grussu Alessandro a 2 gare. Il contributo va restituito.
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