C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 279 del 21/02/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIG. FEDERICO ATZORI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CASALOTTI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASALOTTI CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, E DELL’ART. 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 256 del 7/02/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIG. FEDERICO ATZORI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CASALOTTI CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASALOTTI CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, E DELL’ART. 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 256 del 7/02/2025
Il Comitato Regionale Lazio segnalava alla Procura Federale, in data 13/12/2024, che il calciatore Federico Atzori, tesserato per la A.S.D. Casalotti Calcio, aveva pubblicato sul proprio profilo del social network “facebook” due post indirizzati all’arbitro della gara Casalotti Calcio-Pro Calcio Cecchina del 10/12/2024, valevole per il campionato di Calcio a 5 serie C1. In particolare il primo post recitava testualmente: “Marco Manganiello di Aprilia, uomo arbitro di merda vero. Che te possa pia qualcosa mortacci tua, non vedo l’ora che passi per il lavoro mio – faccio le casse da morto”. Il secondo post, invece, era del seguente tenore. “arbitri che rovinano la passione ed il lavoro fatto di una vita, si permettono gli scioperi, ridicolo mortacci vostri, rovinate le partite”. Tali comunicazioni, espresse dal calciatore Atzori, risultavano lesive dell’operato dell’arbitro della gara succitata ma anche dell’intera Associazione Italiana Arbitri. La Procura Federale, pertanto, alla luce di ciò, deferiva il Sig. Federico Atzori, all’epoca dei fatti, calciatore del Casalotti Calcio, per violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1 del codice di giustizia sportiva, nonché la stessa società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 23, comma 5 del codice di giustizia sportiva. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 06/02/2025, svolta da remoto, era presente la sola Procura, la quale evidenziava, in via preliminare, di aver inviato la comunicazione di conclusione delle indagini sia a mezzo pec, all’indirizzo della società risultante dal foglio di censimento che però risultava non attivo, sia tramite una raccomandata; nel merito, concludeva chiedendo la squalifica di 4 giornate al calciatore Federico Atzori oltre che l’ammenda di euro 600,00 alla società Casalotti Calcio. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia innanzi tutto che, per il mezzo della comunicazione (social network facebook), le dichiarazioni espresse dal Sig. Federico Atzori, tesserato per la A.S.D. Casalotti Calcio, risultano, oggettivamente, essere conosciute (o possono essere conosciute) da più persone; pertanto è chiaro che tali affermazioni non possono che essere considerate pubbliche (art. 23 comma 2 cgs); nel merito dette espressioni risultano, oggettivamente, offensive per la reputazione dell’arbitro della gara in questione oltre che dell’Associazione Italiana Arbitri e travalicano ogni legittimo esercizio del diritto di critica. Pertanto la responsabilità del calciatore Atzori, risulta accertata documentalmente, così come, conseguentemente, quella della società stessa. Detto ciò, questo Tribunale ritiene congrua l’entità della sanzione a carico del Sig. Atzori, mentre ritiene di dover parametrare quella a carico della società Casalotti per ricondurla all’effettiva gravità dei fatti in contestazione. Pertanto, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Atzori Federico, n.4 gare di squalifica; - Casalotti Calcio, euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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