C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.ATLETICO DIRITTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SFRATATO FABIANO FINO AL 18/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.300 LND DEL 6/03/2025 (Gara: TOR DE CENCI – POL.ATLETICO DIRITTI del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.ATLETICO DIRITTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SFRATATO FABIANO FINO AL 18/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.300 LND DEL 6/03/2025 (Gara: TOR DE CENCI – POL.ATLETICO DIRITTI del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

Con rituale reclamo, la società Pol. Atletico Diritti ha impugnato la sanzione dell’inibizione sino al 18.5.2025 a carico del proprio dirigente Fabiano Sfratato, sostenendo che lo stesso aveva solamente protestato nei confronti del direttore di gara ma che non aveva proseguito nel proprio comportamento una volta lasciato il terreno di gioco. Chiedeva, quindi, una riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente della reclamante che ingiuriava il direttore di gara e reiterava gli insulti dalla tribuna dove si era posto a seguito dell’uscita dal campo di gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e deve essere confermata anche la misura sia della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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