C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AURORA VITERBO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.300 LND DEL 6/03/2025 (Gara: AURORA VITERBO – CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ AURORA VITERBO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.300 LND DEL 6/03/2025 (Gara: AURORA VITERBO – CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva d’Appello, la società Aurora Viterbo ha impugnato la sanzione dell’ammenda di euro 500,00, rilevando che i fatti ad essa relativi non si erano mai verificati. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta dei sostenitori della reclamante di cui uno pronunciava numerosi e gravi insulti di matrice razzista nei confronti di un calciatore avversario. È invece esclusa la responsabilità della società in relazione alle frasi irriguardose pronunciate da un dirigente non identificato in quanto l’arbitro lo individua come riconducibile alla società avversaria. Deve, quindi, essere ridotta la sanzione irrogata in prime cure in quanto con essa si è punita anche una condotta non ascrivibile alla società Aurora Viterbo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 400,00. Il contributo va restituito.

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