C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AUDACE GENAZZANOSANVITESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FAZI YURI FINO AL 9/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025 (Gara: AUDACE GENAZZANOSANVITESE – CORI MONTILEPINI del 5/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AUDACE GENAZZANOSANVITESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FAZI YURI FINO AL 9/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025 (Gara: AUDACE GENAZZANOSANVITESE – CORI MONTILEPINI del 5/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025
Con delibera pubblicata il 09.01.2025 sul C.U. n.208 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara AUDACE GENAZZANOSANVITESE – CORI MONTILEPINI del 5/01/2025 – Campionato Prima Categoria, irrogava le seguenti sanzioni: Ammenda di euro 200,00 alla società perché “[..] un proprio sostenitore nel corso della gara ed in più occasioni rivolgeva all’arbitro espressioni offensive e minacciose. Veniva fatto esplodere una bomba carta di forte intensità[..]”. Inibizione a carico del dirigente Fazi Yuri fino al 9/05/2025 perché “[..] al termine del primo tempo di gioco, si avvicinava all’arbitro rivolgendogli espressioni offensive e minacciose. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le offese e le minacce tentando più volte di venire a contatto con il direttore di gara non riuscendoci perché trattenuto da propri giocatori. Tentava quindi di entrare nello spogliatoio dell’arbitro non riuscendoci perché trattenuto ancora dai propri calciatori Colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio dell’arbitro rivolgendogli ancora espressioni minacciose. (art. 36 c. 1 lett. a) del CGS). [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo offrendo una prospettazione dei fatti radicalmente diversa rispetto a quella riportata nel referto arbitrale e nel CU. Ad avviso della reclamante, il sig. Fazi si sarebbe limitato in un primo momento a richiedere spiegazioni all’arbitro in relazione ad una sua decisione per essere, a detta della reclamante inspiegabilmente espulso dal tdg, asseritamente senza alcuna valida ragione. A seguito di tale episodio, sarebbe scaturita la reazione del sig. Fazi, il quale si sarebbe limitato a protestare civilmente e senza rivolgere offese e/o insulti nei riguardi dell’arbitro, per poi lasciare il tdg e recarsi in tribuna da cui avrebbe continuato a seguire la competizione senza ulteriormente protestare. Con riferimento all’ammenda di 200,00 euro irrogata nei riguardi della squadra, la reclamante deduceva che la bomba carta in questione sarebbe esplosa all’esterno dell’impianto e che in ogni caso non risultava riconducibile alla squadra sanzionata quanto piuttosto ad un residuo dei festeggiamenti di fine anno. Per l’effetto, la reclamante chiedeva la riduzione delle sanzioni in misura meno afflittiva. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 06 febbraio del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Dalla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, con riferimento al comportamento del sig. Fazi Yuri, risulta che al termine del primo tempo dopo il duplice fischio, il medesimo si avvicinava al direttore di gara, protestando in modo veemente e sotto la tribuna urlando, “bravo non ci hai capito un cazzo arbitro, vedi quello che devi fare al secondo tempo altrimenti non esci da qua”. Al ché, il direttore di gara estraeva il cartellino rosso e da quel momento in poi il sig. Fazi inveiva con maggior veemenza urlando: “bravo testa di cazzo adesso vedi che ti succede”. Il dirigente, espulso, veniva trattenuto da un paio di calciatori della squadra di casa poiché cercava più volte di toccare e spingere l’arbitro, tuttavia, senza riuscirci. Lo stesso seguiva l’arbitro fino all’ingresso dello spogliatoio cercando di entrare e insultarlo per poi allontanarsi, sempre trattenuto da tesserati della sua squadra di casa, intervenuti per fermarlo. Lo stesso provava, quindi, a dare un calcio alla porta mentre la stavo chiudendo e mentre andava via diceva: “Oggi lo rovino a st’arbitro adesso ditemi come si chiama” per due volte. Con riferimento, invece, alla posizione della squadra, dalla lettura del referto arbitrale emergeva che per tutta la durata della gara l’arbitro era stato insultato da uno spettatore della squadra di casa il quale dall’inizio della gara fino al termine della stessa mi insultava con frasi del tipo: “arbitro sei un pagliaccio, testa di cazzo, mo vedi se esci da qua”, e ancora: “Poi scioperate pure fanno bene quando vi menano, arbitri buffoni e venduti”. L’arbitro riferiva di essere in grado di identificare che tale soggetto era un sostenitore della squadra di casa poiché indossava la relativa tuta sociale. Oltre ad insultare l’arbitro, tale soggetto dava indicazioni su come muoversi ai calciatori di casa per tutta la gara e veniva ripetutamente appellato “mister”. Al minuto 10 del secondo tempo, inoltre, esplodeva una bomba carta nella zona dove questi si trovava insultava e gli altri tifosi della squadra di casa. Ciò posto, Questa Corte ritiene il reclamo meritevole di parziale accoglimento nei limiti e nei termini appresso indicati. Preliminarmente, osserva il Decidente come i fatti contestati alla reclamante risultino provati nella loro materialità. Con riferimento all'ammenda inflitta alla società, il decidente osserva che la responsabilità del soggetto che ha rivolto espressioni irriguardose e offensive nei confronti del direttore di gara può essere chiaramente ricondotta alla squadra reclamante, come dimostrato dal fatto che tale individuo indossava la tuta sociale. Parimenti, la ricostruzione fattuale offerta dalla reclamante in ordine alla vicenda dell’esplosione della bomba carta, non trova alcun riscontro nel referto arbitrale, in cui, invece, si dà pieno atto dell’ubicazione esatta ove l’ordigno veniva fatto esplodere, ossia proprio nella medesima zona in cui si trovava il sostenitore di cui al precedente paragrafo. Orbene, come noto, ai sensi dell’art. 6 del CGS, le società rispondono anche dell'operato dei propri sostenitori. Di talché, la sanzione irrogata alla società dal Giudice di prime cure, ad avviso di Questa Corte, risulta corretta sia sotto il profilo dell’an che del quantum, in termini di dosimetria della sanzione. Con riferimento alle condotte posta in essere dal sig. Fazi Yuri, invece, Questa Corte, pur riconoscendone la sussumibilità nel perimetro di cui all’art. 36 CGS, in ragione della sussistenza dei profili di ingiuriosità e di offensività in esse riscontrati, rileva che, trattandosi di dirigente, nella fattispecie in esame debba trovare applicazione il comma 2 lett. a) del su citato articolo 36 CGS, a tenore del quale 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; Ciò posto, se da un lato la sanzione dell’inibizione fino al 9 maggio 2025, irrogata dal Giudice di prima istanza appare eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto alla reale gravità dei comportamenti tenuti dal Sig. Fazi, al contempo, non si ritiene applicabile neppure la sanzione minima di due mesi prevista dalla norma su richiamata, attesa la reiterazione delle condotte offensive e ingiuriose, poste in essere in più occasioni nel corso della competizione. Pertanto, ritenuta la necessità di un aggravamento della pena base di due mesi in considerazione della reiterazione della condotta, si dispone un aumento rispetto alla sanzione base, determinando così la sanzione dell’inibizione complessiva sino al 9 aprile 2025. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Fazi Yuri al 9/04/2025, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AUDACE GENAZZANOSANVITESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FAZI YURI FINO AL 9/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025 (Gara: AUDACE GENAZZANOSANVITESE – CORI MONTILEPINI del 5/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025"
