C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FUTSAL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.199 C5 DEL 31/01/2025 (Gara: FUTSAL ACADEMY – CASALOTTI CALCIO del 29/01/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FUTSAL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.199 C5 DEL 31/01/2025 (Gara: FUTSAL ACADEMY – CASALOTTI CALCIO del 29/01/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025

Con delibera pubblicata il 31/01/2025 sul C.U. n.199 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara FUTSAL ACADEMY – CASALOTTI CALCIO del 29/01/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1, irrogava alla società FUTSAL ACADEMY la sanzione della ammenda di Euro 400,00 “[..] Perché al 19' del II tempo sostenitori della società aggredivano violentemente sostenitori avversari ed il calciatore n. 11 della soc. CASALOTTI Calcio, LOTRIONTE Valerio, precedentemente uscito dal recinto di gioco i quali reagivano ai colpi. Tale situazione perdurava per circa due minuti, fino a che altre persone non riuscivano a sedare la zuffa, riportando la calma. Nel corso della gara, in più occasioni, sostenitori della società rivolgevano agli Arbitri espressioni oltraggiose, offensive e minacciose, in particolare all'Arbitro n. 2, anche avvicinandosi alla rete di recinzione alle spalle dello stesso e scuotendola. Dopo il termine della gara, mentre gli Arbitri uscivano dall'impianto sportivo, tesserati della società, non identificati, rivolgevano loro espressioni offensive e minacciose. Inoltre, l'attrezzatura fornita in uso all'Ufficiale Cronometrista era del tutto inadeguata e non confacente all'utilizzo, guastandosi in più occasioni, facendo creare momenti di pause del gioco per essere riattivata, creando ancor più tensione da parte dei sostenitori verso gli Arbitri, ai quali, ingiustificatamente, venivano addebitate dette carenze [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che la dinamica dei fatti accaduti in occasione della gara in discorso dovesse essere ridimensionata, quanto alla loro gravità, rispetto a come riportata nel referto arbitrale. A tal proposito, la reclamante confermava le espressioni offensive ma non anche minacciose rivolte nei riguardi degli arbitri; imputava le problematiche relative all’attrezzatura fornita al cronometrista ad un non corretto uso, da parte di questi, del cronometro, che in realtà sarebbe stato funzionante; negava quanto riportato negli atti ufficiali in relazione all’aggressione nei riguardi del calciatore della squadra Casalotti n. 11 Lotrionte dopo che questi era uscito dal recinto di gioco, e all’aggressione dei sostenitori della Futsal Academy nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, sostenendo che il confronto tra le due tifoserie non sarebbe stato connotato da episodi di violenza e/o aggressione. A sostegno delle proprie argomentazioni, la reclamante allegava una dichiarazione rilasciata dalla squadra avversaria e del calciatore sopra indicato. Per l’effetto, la reclamante chiedeva la rideterminazione della sanzione in misura meno afflittiva. La reclamante presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 20 febbraio del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. Era presente per la reclamante, il Presidente De Fazi Elso, il quale si riportava all’atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale, che come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, ove si dava atto dell’aggressione di alcuni sostenitori della Futsal Academy nei riguardi del calciatore n. 11 e dei sostenitori della squadra avversaria, i quali, a loro volta, reagivano, nonché degli insulti e minacce rivolti agli arbitri dal massaggiatore e dai sostenitori della squadra reclamante, e dell’inadeguatezza e malfunzionamenti del cronometro fornito al cronometrista. Ciò posto, ritiene questa Corte che le condotte contestate alla squadra reclamante risultino provate nella loro materialità. Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 6 CGS, le società rispondono non solo dell’operato dei propri tesserati bensì anche di quello dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante. Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, tuttavia, ad avviso del Collegio il reclamo è fondato. In applicazione del principio di proporzionalità della sanzione, quella irrogata alla società dal Giudice Sportivo, invero, risulta eccessivamente afflittiva rispetto alla gravità dei fatti riportati negli atti ufficiali, da cui peraltro, non risultano gravi conseguenze per le persone coinvolte. Sussistono, pertanto i presupposti per la sua riduzione. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 250,00. Il contributo va restituito.

 

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