C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VERARDI ALESSIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.273 LND DEL 20/02/2025 (Gara: VIRTUS FAITI – CITTA DI LENOLA del 15/02/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VERARDI ALESSIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.273 LND DEL 20/02/2025 (Gara: VIRTUS FAITI – CITTA DI LENOLA del 15/02/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Città di Lenola ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 273 LND del 20/02/2025, con il quale veniva disposta nei confronti del calciatore Verardi Alessio la squalifica di sei gare, “Perché a gioco fermo colpiva con un violento calcio all'altezza della tibia un calciatore della squadra avversaria, nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all'arbitro espressioni offensive (art. 36, comma 1 lett. a), del C.G.S.)”. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse ridimensionata la sanzione irrogata al calciatore Verardi Alessio, contestandone l’eccessiva severità e gravosità, nonché la mancata applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 81 c.p., e dei principi di gradualità e ragionevolezza della pena, insistendo perché ne venisse ridotta l’entità. Alla riunione del 13.03.2025, svoltasi da remoto, era presente, in rappresentanza della società Città di Lenola, l’Avv. Filippo Pandolfi, il quale, nel riportatasi integralmente al reclamo ed alle conclusioni in esso riportate, reiterava, in particolare, l’eccezione preliminare sollevata nel gravame, osservando che “probabilmente il giudice sportivo individui la continuazione del gesto, e pertanto applica la sanzione ai sensi dell’art.36, comma 1 lett. a. Quindi, a nostro avviso, così come rilevato dal Giudice, la sanzione da applicare al Verardi è quella prevista dall’art. 36, comma 1 lett. a, ovvero con la squalifica di n. 4 gare. Riteniamo, pertanto, che il giudice abbia applicato una sanzione superiore rispetto a quella prevista. Chiediamo quindi la riduzione della squalifica comminata”. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Città di Lenola, a sostegno della invocata riduzione della squalifica in argomento, possono ritenersi parzialmente assumibili. Infatti, come si legge dal referto arbitrale - fonte privilegiata di prova – le violazioni del Sig. Verardi sono state commesse in un arco di tempo non superiore a pochi minuti, che fanno ritenere plausibile la loro collocazione in un unico contesto, anche per il momento di concitazione agonistica in cui gli eventi oggetto di censura si sono verificati, per le quali può riconoscersi il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. Peraltro, si osserva che, a favore della invocata riduzione della sanzione, può ritenersi assumibile la circostanza, secondo cui dagli atti ufficiali di gara non si evince in alcun modo in quale contesto e/o fase del gioco sia avvenuto il contatto di cui trattasi, se, cioè, il calcio all’avversario sia avvenuto a gioco fermo o durante l’azione di gioco, riverberando ciò sull’eventuale carattere intenzionale della condotta del giocatore. Appare, dunque, congruo ridurre lievemente la sanzione inflitta al calciatore Verardi Alessio, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto allo svolgimento dei fatti. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

 Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Verardi Alessio a 5 gare. Il contributo va restituito.

 

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