C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 11/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PETRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE FONTANA ALESSANDRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025 (Gara: SAVIO S.R.L. – PETRIANA del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PETRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE FONTANA ALESSANDRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025 (Gara: SAVIO S.R.L. – PETRIANA del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

La Società Petriana impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di sei gare al proprio allenatore Alessandro Fontana, per aver offeso l’arbitro, a seguito di una decisione tecnica; alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, reiterava tale condotta, sempre nei confronti dell’arbitro, oltre che nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che la sanzione fosse sproporzionata rispetto ai fatti contestati; pertanto chiedeva una riduzione della squalifica irrogata. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 27/03/2025, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal dettagliato referto arbitrale emerge che al 34° della 2° frazione di gioco l’allenatore della Petriana, Alessandro Fontana, veniva espulso per aver offeso, il direttore di gara, a seguito di una decisione arbitrale contraria alla propria squadra; alla notifica del provvedimento disciplinare, usciva dal terreno di gioco e continuava ad ingiuriare l’arbitro, oltre che i sostenitori della squadra ospitante. Detto ciò, questa Corte ritiene che la condotta tenuta dall’allenatore Fontana sia verso l’arbitro che verso i supporters del Savio, sia stata correttamente sanzionata dal Giudice di 1°grado, la cui entità non merita di essere ridotta, alla luce dell’art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S. Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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