C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 11/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.CANARINI 1926 RDP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SILVESTRINI STEFANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.87 LND DEL 20/03/2025 (Gara: VJS VELLETRI – POL.CANARINI 1926 RDP del 15/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.CANARINI 1926 RDP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SILVESTRINI STEFANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.87 LND DEL 20/03/2025 (Gara: VJS VELLETRI – POL.CANARINI 1926 RDP del 15/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

La società Pol.Canarini 1926 RDP con il presente reclamo propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n.87 del 20 marzo 2025, con cui ha sanzionato per 4 gare il calciatore Silvestrini Stefano. La reclamante sostiene che il calciatore di cui sopra, nella foga agonistica, non spingeva l’arbitro ma intendeva richiamarne l’attenzione, con un gesto istintivo, appoggiandogli la mano sull’avambraccio e, pertanto, chiede l’annullamento della sanzione o la riduzione della stessa, tenuto conto della effettiva gravità dei fatti. Questa Corte, dopo aver esaminato il ricorso in questione e quanto scrive l’arbitro nel proprio rapporto, in cui precisa che “…si avvicinava al sottoscritto perché reputava che il pallone fosse uscito dal terreno di gioco in suo favore e pertanto mi si avvicinava spingendomi lievemente”. In considerazione di quanto sopra, emerge chiaramente che quanto sostiene la reclamante non può essere preso in considerazione, perché ai sensi del CGS, in caso di contrasto tra quanto propone la reclamante e quanto riporta l’arbitro nel proprio referto, prevale il contenuto di quest’ultimo. Detto ciò, questa Corte ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Silvestrini sia del tutto congrua, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere. Pertanto,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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