C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 11/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BENDA ALESSIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.330 LND DEL 25/03/2025 (Gara: SETTEBAGNI CALCIO SALARIO – RIANO CALCIO del 23/03/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BENDA ALESSIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.330 LND DEL 25/03/2025 (Gara: SETTEBAGNI CALCIO SALARIO – RIANO CALCIO del 23/03/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025
Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Riano Calcio, esaminati gli atti ufficiali ed il referto di gara, la reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe poiché ritiene la sanzione comminata in primo grado eccessiva e la motivazione della stessa non veritiera. Dichiara, difatti, che il calciatore si è liberato dall’avversario che lo tratteneva in maniera vistosa, forse troppo energica, ma senza colpirlo volontariamente e, per lo più, il calciatore della squadra avversaria si gettava a terra in maniera plateale e impropria rispetto al gesto, forse traendo l’assistente del direttore di gara in una errata valutazione dell’episodio. Anche l’atteggiamento tenuto dal Benda non era di certo minaccioso, ma solo di protesta e lamentela. Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione. Questa Corte, letti gli atti, e considerato che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, non riscontra elementi utili e sufficienti che possano portare ad una rivisitazione della sanzione di primo grado. Pertanto, tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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