C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GENS CANTALUPO 2.0 F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO E AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 23/01/2025 (Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – BORGOROSE 2014 del 4/01/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GENS CANTALUPO 2.0 F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO E AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 23/01/2025 (Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – BORGOROSE 2014 del 4/01/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Gens Cantalupo ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo in primo grado, volto ad ottenere la ripetizione della gara in epigrafe. Sostiene la reclamante che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto il direttore di gara, a seguito di intemperanze verbali del pubblico di casa, avrebbe sospeso l’incontro ad oltre 15 minuti dal termine del tempo effettivo di gioco, salvo recupero, rimanendo però sul terreno di gioco in attesa dello scorrere del tempo sino al 90’ per poi emettere il triplice fischio nello sconcerto generale. Faceva pervenire memoria difensiva la società Borgorose 2014 che ne chiedeva il rigetto fornendo una ricostruzione dei fatti che, pur confermando la circostanza della sospensione della gara, ne attribuiva la responsabilità alla squadra di casa. La Corte riteneva di sentire il direttore di gara che confermava di non aver sospeso la gara, continuandola però solo fino al 90’ effettivo senza operare alcun recupero; non sapeva spiegare il perché di questa decisione, considerando che durante il secondo tempo aveva assunto varie decisioni disciplinari, erano state effettuate numerose sostituzioni ed aveva sospeso la gara, per intemperanze del pubblico, seppur per un tempo limitato. Alla luce delle dichiarazioni rese dal direttore di gara si evince che la gara non ha avuto uno svolgimento regolare in quanto l’Arbitro ha esplicitamente ammesso di non aver recuperato i minuti che andavano neutralizzati per le decisioni disciplinari assunte, sostituzioni e sospensione temporanea, senza che vi fosse un motivo effettivo per giungere a tale decisione e senza che si fossero verificati episodi tali da giustificare la sospensione anticipata dell’incontro, essendo chiaramente equiparabile ad una sospensione anticipata la decisione di non neutralizzare e recuperare il tempo di gara come prescritto per gli eventi anzidetti. La gara va quindi ripetuta con trasmissione degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di rito. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la decisione della convalida del risultato acquisito sul campo e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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