C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.RITA ACADEMYTORRENOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARA DIEGO FINO AL 30/06/2028, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.82 SGS DEL 23/01/2025 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – A.S.RITA ACADEMYTORRENOVA del 18/01/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.RITA ACADEMYTORRENOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARA DIEGO FINO AL 30/06/2028, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.82 SGS DEL 23/01/2025 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – A.S.RITA ACADEMYTORRENOVA del 18/01/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
Con gravame interposto nei termini, la società A.S.Rita Academytorrenova ha impugnato la squalifica del calciatore Diego Cara sino al 30.6.2028, sostenendo che la stessa fosse eccessiva valutate le circostanze del gesto nei confronti dell’arbitro e rilevando come il giovanissimo tesserato di quindici anni di età si fosse scusato per il proprio comportamento. Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame chiedendo una riduzione della sanzione, con l’interessato che confermava le proprie scuse e deduceva come il colpo al direttore di gara fosse stato involontario. La Corte disponeva quindi l’audizione in sede di supplemento di referto dell’arbitro il quale confermava quanto scritto nel referto di gara illustrando che il calciatore lo avesse colpito volontariamente sul volto con il pallone protendendolo con le braccia tese all’incirca da un metro e che dopo cinque dieci minuti il dolore e la lacrimazione conseguenti all’urto terminavano. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La condotta tenuta dal calciatore Diego Cara, quindi, così come accertata dagli atti, risulta un gesto di violenza consumato nei confronti del direttore di gara che deve essere sanzionato con la squalifica sino al 23 settembre 2026. La fattispecie, infatti, si inquadra nella violazione di cui all’art. 35, commi 1 e 2 C.G.S. tuttavia essa risulta avere una gravità intrinseca minore rispetto ad altre condotte violente (come ad esempio un pugno o un’aggressione reiterata con plurimi colpi). L’azione tenuta, poi, ha cagionato effetti estremamente ridotti nel tempo e senza conseguenze, dovendosi altresì considerare le attenuanti generiche e l’assenza di recidiva da parte del calciatore, nonché la giovanissima età dello stesso e le scuse da esso porte in riferimento al gesto tenuto. Alla luce della particolarità del caso di specie, quindi, è possibile una quantificazione della sanzione al di sotto del minimo edittale. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cara Diego al 23/09/2026. Il contributo va restituito.
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