C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SANTA LUCIA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.322 LND DEL 20/03/2025 (Gara: SANTA LUCIA CALCIO – GRANATA del 16/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SANTA LUCIA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.322 LND DEL 20/03/2025 (Gara: SANTA LUCIA CALCIO – GRANATA del 16/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025

La società A.S.D. Santa Lucia Calcio, prima di specificare i motivi per cui ha proposto reclamo, nelle premesse ha inteso di tutelare il proprio nome e l’immagine della società non solo agli Organi Sportivi competenti, ma verso il territorio, dove da anni, svolge la propria attività benefica, senza finalità di lucro, ma con il massimo rispetto della disciplina sportiva. Detto ciò, la reclamante pone in evidenza che la persona responsabile di quanto riportato nel referto arbitrale non è riconducibile alla nostra società e, per quanto attiene al problema della mancanza di acqua calda, l’arbitro avrebbe potuto e dovuto chiedere notizie al custode del campo, il quale avrebbe potuto verificare ed eventualmente risolvere il problema. In considerazione di quanto sopra, la reclamante chiede una riduzione della ammenda inflitta dal Giudice Sportivo con il comunicato indicato in oggetto. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur prendendo atto di quanto citato in premessa, circa la benefica attività che svolge la società Santa Lucia Calcio, non può non tener presente quanto accaduto in campo, in relazione a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto. Infatti, l’arbitro scrive che per tutta la durata della gara, tre sostenitori della squadra di casa, dagli spalti, distanti 10 metri dal terreno di gioco, lo insultavano costantemente con ripetute gravi offese, che reiteravano anche a fine gara. Per quanto riguarda la mancanza di acqua calda, l’arbitro precisa che, oltre a ciò, lo spogliatoio si presentava in condizioni igieniche precarie. Appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che le lamentele avanzate dalla ricorrente non possono essere accolte, poiché i fatti descritti dall’arbitro nel proprio rapporto non concordano con quanto evidenziato nel ricorso proposto a questa Corte. In tali casi, come detto più volte, quando quanto riporta la reclamante non risponde al contenuto del referto del direttore di gara, prevale il contenuto del rapporto arbitrale, che è da considerarsi fonte privilegiata di prova. Comunque, è da ritenersi equa la sanzione, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere. Pertanto, questa Corte Sportiva,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it