C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 390 del 02/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.45 SGS DEL 6/03/2025 (Gara: DON BOSCO COLOSSEO – I.LIRINIA ACADEMY CALCIO del 23/02/2025 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Frosinone)
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.45 SGS DEL 6/03/2025 (Gara: DON BOSCO COLOSSEO – I.LIRINIA ACADEMY CALCIO del 23/02/2025 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Frosinone)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025 Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società I. Lirinia Academy Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva dichiarato improcedibile il reclamo, inoltrato in prime cure, con cui la società sollevava la causa di forza maggiore per la mancata presentazione nella gara in epigrafe. La reclamante invoca la causa di forza maggiore e chiede di essere rimessa nei termini per il deposito delle motivazioni nel reclamo di primo grado in quanto, a suo dire, l’inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, contenente le motivazioni del reclamo, il giorno successivo a quello ultimo concesso dal regolamento, sarebbe stato causato da un guasto nella linea telefonica che avrebbe impedito la trasmissione, nei termini, delle motivazioni. A sostegno deposita le conversazioni a mezzo whatsapp intervenute con il gestore del servizio telefonico e sottolinea altresì come il bonifico per la corresponsione della tassa reclamo sia stato effettuato nei termini il che documenta l’intenzione di inoltrare il messaggio di posta elettronica certificata nei termini previsti. Il reclamo è fondato. Va innanzitutto precisato che una parte dei documenti inoltrati in sede di gravame dalla reclamante non vennero da questa prodotti in prime cure, ma solo citati, e quindi il Giudice non ha potuto esaminarli nella loro materialità, rimanendo quindi la sua decisione limitata forzatamente all’esame di quanto al momento a disposizione. In effetti, la reclamante ha dimostrato che la trasmissione del reclamo venne impedita da un grave disservizio del gestore del servizio telefonico che non ha consentito la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata contenente il reclamo, producendo le conversazioni intervenute, appunto, con il servizio assistenza della società che riuscì a ripristinare il servizio solo il giorno successivo a quello di scadenza. Ha inoltre prodotto la reversale bancaria del bonifico effettuato per il pagamento della tassa reclamo che documenta come l’operazione sia stata effettuata l’ultimo giorno utile per la trasmissione delle motivazioni. Non si vede dunque perché, avendo effettuato il pagamento in tempo utile, la società abbia tardato nella trasmissione del reclamo, se non per impossibilità sopravvenuta nell’invio del messaggio di posta elettronica certificata. Ritiene quindi la Corte che in questo caso si sia verificata una di quelle circostanze eccezionali che materializzano la causa di forza maggiore e che giustificano la remissione in termini del reclamo, ricordando che il riconoscimento della causa di forza maggiore è evento eccezionalissimo, va apprezzato di caso in caso, ed una decisione positiva non può costituire precedente giurisprudenziale, trattandosi di apprezzamento di fatto e non di diritto, riservato al giudice ed insindacabile in sede di legittimità. Nel merito la causa di forza maggiore, addotta a giustificazione della mancata presentazione in campo nella gara in premessa, appare ampiamente sussistente e documentata. Il mezzo con il quale la squadra si stava recando in trasferta per disputare l’incontro venne effettivamente coinvolto in un incidente stradale con conseguenze, fortunatamente, solo all’autoveicolo utilizzato. In particolare, a causa dell’attraversamento di un animale selvatico, il mezzo furgonato si schiantò contro un paletto della segnaletica stradale rimanendo danneggiato e non marciante. L’accaduto venne constatato nell’immediatezza dalla Polizia Locale, inviata sul posto dai Carabinieri, a loro volta compulsati dagli incidentati. Il verbale rilasciato dagli agenti intervenuti, allegato in atti, fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto constatato dagli operanti e delle dichiarazioni raccolte dal conducente del mezzo. L’evento è quindi certamente provato e giustifica il mancato arrivo della squadra sul campo di gioco. La decisione impugnata va quindi annullata e la gara va disputata. Tutto ciò premesso la Corte Federale d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la disputa della gara. Il contributo va restituito.
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