C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 390 del 02/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS PIONIERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, DIFFIDA DEL CAMPO E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENZI MAVERIK PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: VIRTUS PIONIERI – NOVA 7 del 9/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS PIONIERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, DIFFIDA DEL CAMPO E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENZI MAVERIK PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: VIRTUS PIONIERI – NOVA 7 del 9/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Virtus Pionieri ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo con la quale era stata comminata a suo carico l’ammenda di euro 500,00 con diffida nonché la squalifica del calciatore Valenzi Maverich per quattro gare effettive. La reclamante contesta la ricostruzione degli avvenimenti esposta nel referto del commissario di campo che aveva rilevato come nel recarsi presso l’impianto sportivo prima dell’incontro fosse stato fatto oggetto di insulti e minacce da parte di un uomo riconducibile alla società di casa, inoltre al termine della gara i calciatori ospiti nel passare di fronte agli spogliatoi della squadra di casa erano stati fatti oggetto di sputi ed, in particolare, il calciatore Valenzi oltre agli sputi aveva rivolto agli avversari una frase intimidatoria. Dagli atti ufficiali si evince che né l’Arbitro né l’altro Commissario di campo presente hanno riportato nulla di rilevante nei loro rapporti; dal referto arbitrale si evince che la gara ha avuto uno svolgimento regolare con solo tre ammoniti e l’ammonizione di un dirigente, nel rapporto del Commissario viene riportato solo l’uso di fumogeni da parte dei tifosi di casa, senza conseguenze e senza disturbo al gioco. Nel rapporto dell’altro Commissario sono invece riportati gli episodi che hanno costituito la base per le decisioni impugnate. Non vi è motivo per ritenere che i fatti non siano avvenuti come narrato, come sostiene la reclamante, né vi è contrasto con quanto riportato nel referto arbitrale, poiché l’Arbitro nulla ha descritto in quanto gli episodi avvenuti prima ed al termine della gara non si non svolti, evidentemente, alla sua presenza. Dato quindi per scontato che i fatti vi sono stati si deve però rilevare come siano stati messi in atto, da un lato, da un solo sostenitore della squadra di casa, ben prima dell’inizio dell’incontro quando il Commissario di campo è arrivato nell’impianto sportivo e dall’altro da tesserati di cui solo uno identificato. Nel primo caso il refertante si limita a descrivere del tutto genericamente le espressioni insultanti e minacciose, senza riportarle, non dando quindi modo alla Corte di valutarne l’intensità e la natura, nel secondo caso si può rilevare come si sia trattato di un episodio circoscritto e limitato, peraltro la reclamante ha allegato in atti una dichiarazione della società Nova 7, i cui calciatori sarebbero stati vittima dei gesti altamente antisportivi, che nega la stessa esistenza degli avvenimenti. La sanzione irrogata, alla luce di queste considerazioni, appare eccessiva e va ricondotta entro termini più equi di cui al dispositivo, così come appare eccessiva e suscettibile di riduzione la sanzione irrogata al capitano Valenzi anche in considerazione del tenore ambiguo e non univoco della frase a lui attribuita. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 300,00, annullando la diffida del campo e riducendo la squalifica a carico del calciatore Valenzi Maverik a 3 gare. Il contributo va restituito.

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