C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 390 del 02/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SORIANESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DEL CANUTO STEFANO PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RUIBAL OCAMPO FRANCO RODRIGO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.330 LND DEL 25/03/2025 (Gara: SORIANESE – W3 MACCARESE del 23/03/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SORIANESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DEL CANUTO STEFANO PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RUIBAL OCAMPO FRANCO RODRIGO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.330 LND DEL 25/03/2025 (Gara: SORIANESE – W3 MACCARESE del 23/03/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Con reclamo inoltrato formalmente e nei termini la società Sorianese ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che ha comminato all’allenatore Stefano Del Canuto la squalifica per cinque gare effettive ed al calciatore Ruibal Ocampo Franco Rodrigo la squalifica per due gare. Sostiene la reclamante che i propri tesserati non avrebbero rivolto al direttore di gara ed agli avversari le espressioni ingiuriose che gli vengono attribuite e che le sanzioni sarebbero del tutto immotivate. Va premesso che la sanzione a carico del calciatore Ruibal è al di sotto del minimo reclamabile e quindi, per tale parte, il reclamo va dichiarato inammissibile. Per quanto attiene all’allenatore Del Canuto va detto che il comportamento antiregolamentare si è consumato in un unico contesto di breve durata e va quindi sanzionato unitariamente. La sanzione può essere contenuta nel minimo reclamabile e quindi lievemente ridimensionata come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Ruibal Ocampo Franco Rodrigo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Del Canuto Stefano a 4 gare. Il contributo va restituito.

 

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