C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 390 del 02/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SANPOLESE 1961, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE KONE ABDOULAYE FINO AL 19/03/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.319 LND DEL 19/03/2025 (Gara: SANPOLESE 1961 – PSV ALATRI GUARCINO del 2/03/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SANPOLESE 1961, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE KONE ABDOULAYE FINO AL 19/03/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.319 LND DEL 19/03/2025 (Gara: SANPOLESE 1961 – PSV ALATRI GUARCINO del 2/03/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025
Con reclamo inoltrato nei termini la società Sanpolese 1961 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a carico del calciatore Kone Abdoulaye la squalifica fino al 19 marzo 2027. Il Giudice di prime cure aveva adottato il provvedimento in seguito alle indagini effettuate sulla posizione del calciatore da cui era risultato che lo stesso, in posizione di squalifica, aveva partecipato alla gara in questione utilizzando la tessera federale intestata al calciatore Gindamba Balanda Emanuel e quindi con identità travisata. Sostiene la reclamante che la decisione impugnata sarebbe del tutto infondata in quanto, come dichiarato dal direttore di gara anche in sede di supplemento di referto, il riconoscimento del calciatore Gindamba era avvenuto del tutto regolarmente utilizzando la tessera federale regolarmente rilasciata dalla Federazione. Le ricostruzioni della società avversaria, basate su circostanze del tutto equivoche, quali il nome con cui gli spettatori ed i compagni di squadra chiamavano il calciatore, o le fotografie prodotte in atti, assunte non si sa in quale circostanza, non erano sostenute da elementi di prova certi ed utili a vincere quanto riferito, in modo netto e circostanziato, dal direttore di gara, in esito al riconoscimento del calciatore in questione. Il reclamo è infondato. Acquisiti in atti i documenti relativi al tesseramento dei due calciatori, si può ricavare che, probabilmente per un errore inizialmente del tutto casuale, alla richiesta di tessera dei due calciatori, la società Sanpolese 1961 ebbe ad apporre la stessa fotografia, relativa in modo chiarissimo al calciatore Kone, come è ricavabile dai documenti d’identità allegati alla richiesta di tesseramento stessa. Venne quindi rilasciata la tessera intestata al calciatore Gindamba con apposta erroneamente la fotografia del Kone. Lo stesso Gindamba, come è ricavabile dalle distinte di gara della società Sanpolese, non aveva mai giocato sino alla gara in epigrafe. Il calciatore Kone in posizione di squalifica ha quindi giocato con la tessera intestata al Gindamba ma recante la sua fotografia e questo spiega perché il direttore di gara, pur avendo controllato due volte il tesserino, non vi aveva rilevato alcuna anomalia in quanto rilasciato sin dall’inizio con una fotografia non rispondente al titolare. Ciò posto, va aggiunto, a conferma di quanto rilevato, che il Kone, anche in questa gara si è fatto espellere e sul comunicato ufficiale è stata pubblicata la squalifica a carico del Gindamba che ha fatto pervenire una comunicazione via mail al Comitato Regionale in cui richiedeva chiarimenti sulla squalifica ricevuta, non avendo giocato quella partita e non avendo frequentato più la società da tempo. Il fatto, così come accertato in modo inoppugnabile, è gravissimo, sia per l’evidente antisportività, sia per la commissione di un illecito sanzionabile anche dalla giurisdizione ordinaria, sia per le implicazioni in termini assicurativi del comportamento del calciatore che era ben consapevole dell’artifizio e raggiro che aveva messo in atto, in concorso con la società reclamante. La sanzione irrogata è quindi pienamente congrua e non merita alcuna rivisitazione in termini meno afflittivi. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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