C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 390 del 02/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CALABRESI FABIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.344 LND DEL 3/04/2025 (Gara: DM 84 CERVETERI – FIDENE A.S.D. del 30/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CALABRESI FABIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.344 LND DEL 3/04/2025 (Gara: DM 84 CERVETERI – FIDENE A.S.D. del 30/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025
La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti e, anzi, era da inquadrare come una semplice richiesta di chiarimenti rivolti all’arbitro in relazione al suo operato. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, alla fine del primo tempo mentre le squadre stavano uscendo dal campo, avvicinava l’arbitro e teneva un comportamento irriguardoso nei suoi confronti L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 390 del 02/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CALABRESI FABIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.344 LND DEL 3/04/2025 (Gara: DM 84 CERVETERI – FIDENE A.S.D. del 30/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025"
