C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 390 del 02/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VELINIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LIPPOLI ENZO FINO AL 18/04/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRAZIANI PIETRO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.73 LND DEL 7/04/2025 (Gara: POGGIO BUSTONE 2014 – VELINIA del 29/03/2025 – Coppa Provincia Under 19 Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VELINIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LIPPOLI ENZO FINO AL 18/04/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRAZIANI PIETRO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.73 LND DEL 7/04/2025 (Gara: POGGIO BUSTONE 2014 – VELINIA del 29/03/2025 – Coppa Provincia Under 19 Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025
Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Velinia; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione del Comunicato Ufficiale n.46/A della FIGC del 31/07/2024, inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia, organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2024/2025, poiché tardivo nell’invio del preannuncio di reclamo che, come previsto, deve essere trasmesso entro le ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione, oltre che tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto, devono essere trasmesse entro le ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti. Pertanto, questa Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi del Comunicato Ufficiale n.46/A della FIGC del 31/07/2024. Il contributo va incamerato.
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