C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 390 del 02/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA PESCIA ROMANA 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MICOLI VALERIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.352 LND DEL 8/04/2025 (Gara: ATLETICO CAPRANICA – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 del 6/04/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA PESCIA ROMANA 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MICOLI VALERIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.352 LND DEL 8/04/2025 (Gara: ATLETICO CAPRANICA – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 del 6/04/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Nuova Pescia Romana 2004; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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