C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 402 del 09/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE APRUZZESE ANTONIO FINO AL 25/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.319 LND DEL 19/03/2025 (Gara: LATINA BORGHI RIUNITI – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 16/03/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE APRUZZESE ANTONIO FINO AL 25/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.319 LND DEL 19/03/2025 (Gara: LATINA BORGHI RIUNITI – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 16/03/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Atletico Torrenova 1986 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 319 LND del 19/03/2025, con il quale veniva disposta nei confronti del dirigente Apruzzese Antonio l’inibizione fino al 25/04/2025 “Per aver rivolto espressioni irrispettose alla terna arbitrale”. In sede di gravame la reclamante chiedeva l’“annullamento o la revisione della inibizione fino al 25/04/2025”, negando che il Sig. Apruzzese avesse rivolto frasi offensive alla terna arbitrale, ma asserendo che quest’ultimo si fosse rivolto all'assistente di riferimento delle panchine in occasione della comunicazione del recupero “facendo notare che dopo 10 cambi e 2 infortuni con intervento dei massaggiatori, dare 3 minuti di recupero [mi] sembrava riduttivo, senza frasi offensive nei suoi confronti o la terna.” Alla riunione del 3/04/2025, svoltasi da remoto, era presente, in rappresentanza della società reclamante, il dirigente Apruzzese Antonio, il quale, nel riportatasi integralmente al reclamo, dichiarava, in merito ai fatti per cui è procedimento, di essersi “limitato solamente a protestare in relazione ai minuti di recupero concessi dall’arbitro, ritenuti pochi visti tutti i fatti accaduti nel corso della gara”. Precisava, altresì, di non aver mai rivolto espressioni offensive ed irriguardose all’indirizzo dell’arbitro, visto che “Ho 70 anni e non mi permetterei mai di fare una cosa del genere, anche perché vedo gli arbitri come dei figli. Ho solo dato la mano all’arbitro facendogli i complimenti, perché ritenevo che i minuti di recupero fossero pochi rispetto al tempo perso nel corso della gara”. La reclamante chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione a carico del proprio tesserato. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Atletico Torrenova, a sostegno dell’invocato annullamento o riduzione dell’inibizione in argomento, non possono ritenersi assumibili, risultando apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara. Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria, Questa Corte ritiene le condotte contestate al Sig. Apruzzese pienamente accertate. In termini di qualificazione giuridica, il Collegio evidenzia come le stesse siano sussumibili nella fattispecie astratta di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), del CGS, che punisce con la sanzione minima della squalifica i giocatori e i tecnici per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio non ravvisa i presupposti per addivenire ad una riduzione della sanzione inflitta. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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