C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 402 del 09/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ARDEA C.A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SILVERI SAMUEL PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 C5 DEL 19/03/2025 (Gara: CASALBERTONE CALCIO A 5 – ARDEA C.A 5 del 16/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ARDEA C.A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SILVERI SAMUEL PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 C5 DEL 19/03/2025 (Gara: CASALBERTONE CALCIO A 5 – ARDEA C.A 5 del 16/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025
La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e chiedendo la riduzione della sanzione pecuniaria nonché l’annullamento, o quanto meno una rivisitazione, della squalifica a carico del calciatore Silveri. Per quanto riguarda l’ammenda, dichiara la società che al massimo ci sono state delle accese proteste per delle decisioni arbitrali ritenute errate, ma nessuna espressione ingiuriosa è mai stato rivolta allo stesso, tantomeno a fine gara. Per quel che concerne invece la squalifica, la società segnala che quanto riportato sul Comunicato Ufficiale in realtà non è mai accaduto e che, il calciatore in questione, nell’intento di proteggere la palla dall’arrivo di un avversario, altro non faceva che allargare il braccio, colpendo l’avversario con la mano all’altezza del collo, senza mai afferrarlo né spintonarlo. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente le condotte sanzionate dal Giudice di primo grado. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato entrambe le sanzioni, che la scrivente Corte ritiene pertanto da confermare, non riscontrando elementi utili ad una possibile rivisitazione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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