C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 16/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LA ROCCA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALLE MIRKO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025 (Gara: AGORA LATINA POLISPORTIVA – LA ROCCA CALCIO del 9/02/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LA ROCCA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALLE MIRKO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025 (Gara: AGORA LATINA POLISPORTIVA – LA ROCCA CALCIO del 9/02/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
Con delibera pubblicata sul C.U. n.262del 13.02.2025 Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara AGORA LATINA POLISPORTIVA – LA ROCCA CALCIO del 9/02/2025 – Campionato Prima Categoria irrogava la sanzione della squalifica per sei gare effettive al calciatore Mirko Valle perché “[..] Espulso per aver colpito, a gioco fermo, un calciatore avversario con uno schiaffo al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni offensive e minacciose. Reiterava tale comportamento dall’esterno del recinto di gioco (art. 36 c. 1 lett. a CGS).[..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, previa idonea comunicazione di preannuncio nei termini prescritti, la parte reclamante ha inteso censurare la decisione assunta dal Giudice Sportivo, articolando una ricostruzione dei fatti divergente rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale. In particolare, la reclamante ha sostenuto che il calciatore Mirko non avrebbe posto in essere alcun atto di condotta violenta nei confronti dell’avversario, bensì sarebbe stato egli stesso oggetto di un colpo inferto da quest’ultimo. Alla luce di tale circostanza, la parte ha pertanto dedotto che il Direttore di Gara sarebbe incorso in un errore percettivo nella valutazione dell’episodio, con conseguente erroneità della decisione disciplinare adottata. Ancora, sotto il profilo sanzionatorio, la parte reclamante eccepiva l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, evidenziando come la misura della squalifica per sei giornate risulti sproporzionata rispetto a quanto previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, il quale contemplerebbe, per le condotte ingiuriose o irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara, l’applicazione della squalifica per due giornate ovvero a tempo determinato. Alla luce di quanto sopra, la reclamante formulava istanza di annullamento del provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del calciatore, ovvero, in via subordinata, di riduzione della sanzione medesima, chiedendo, altresì, la sospensione immediata della sua esecutività, in ragione dell’asserito errore commesso nella qualificazione giuridica dei fatti e nella conseguente determinazione della pena. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 27.02.2025 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. Preliminarmente, la Corte ritiene opportuno affrontare l’eccezione sollevata dalla parte reclamante in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il vigente testo dell’articolo, come modificato dalla novella normativa entrata in vigore nell’aprile 2023, prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio rispetto alla precedente formulazione, comportando il raddoppio delle sanzioni edittali minime. In particolare, la disposizione attualmente stabilisce quanto segue: Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; Va, altresì, evidenziato come la sanzione prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a) CGS abbia natura di misura minima, suscettibile, pertanto, di modulazione in aumento o in diminuzione da parte del Giudice Sportivo, in ragione sia della gravità concreta della condotta contestata, sia dell’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti (cfr. art. 14 CGS) ovvero attenuanti (cfr. art. 13 CGS). Pertanto, l’irrogazione di una sanzione pari a sei giornate di squalifica ai sensi del succitato articolo non costituisce, di per sé, indice di errore materiale o vizio del provvedimento impugnato. Ciò posto la Corte procede alla lettura del referto arbitrale, dal quale si evince che: Dalla lettura del referto arbitrale, risulta che il giocatore era stato espulso perché a gioco fermo aveva colpito intenzionalmente un avversario con uno schiaffo all'altezza del volto, fingendo poi di aver subito simultaneamente un colpo nel tentativo di ingannare l’arbitro. Il punito non ottemperava prontamente alla decisione e a seguito della segnalazione rivolgeva all’arbitro le seguenti espressioni: “sei un coglione, non ti faccio uscire vivo da qui”. È stato necessario l'intervento dei dirigenti della società ospitata per allontanarlo dal terreno di gioco. Il punito reiterava il suo comportamento irriguardoso, minaccioso e di scherno nei confronti del direttore di gara per la restante durata della gara una volta stabilitosi nella zona adiacente agli spogliatoi. Orbene, come noto, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, e dunque, in relazione ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, hanno una valenza assoluta rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (ex multis, CSA, Sez. Un. 15 aprile 2016), contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (ex multis, Corte giust. fed., 25 novembre 2010). Ciò posto, osserva il Decidente come nella fattispecie in discorso la refertazione del direttore di gara risulti pienamente coerente e dettagliata, e pertanto immune dai vizi sopra indicati. Pertanto, questa Corte ritiene di dover condividere la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Giudice Sportivo, atteso che la condotta posta in essere nel corso della gara in esame appare connotata, in modo evidente, da profili di grave irriguardosità e ingiuriosità. Parimenti, anche sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, le misure comminate dal Giudice Sportivo appaiono pienamente congrue e proporzionate rispetto ai fatti accertati, tenuto conto, peraltro, dell’espulsione inflitta dal Direttore di Gara, la quale si cumula alla sanzione prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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