C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 16/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ INTERAMNA LIRENAS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’AGUANNO FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.28 LND DEL 13/02/2025 (Gara: GO SPORT ASD – INTERAMNA LIRENAS del 8/02/2025 – Campionato Terza Categoria Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ INTERAMNA LIRENAS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’AGUANNO FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.28 LND DEL 13/02/2025 (Gara: GO SPORT ASD – INTERAMNA LIRENAS del 8/02/2025 – Campionato Terza Categoria Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
Con delibera sul C.U. N.28 LND DEL 13/02/2025 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara GO SPORT ASD – INTERAMNA LIRENAS del 8/02/2025 – Campionato Terza Categoria Frosinone irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore espulso D’Aguanno Francesco per 5 gare perché “[..] Poiché a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con un pugno al volto di non particolare violenza, procurandogli una ferita al labbro inferiore con lieve fuoriuscita di sangue.[..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo fornendo una diversa ricostruzione dell’episodio contestato. In particolare, pur non contestando l’esito materiale del fatto, la reclamante deduceva che, in occasione dell’interruzione del gioco disposta dal direttore di gara per un fallo di gioco, il calciatore in questione, mentre si trovava in fase di arresto, sarebbe stato strattonato alla spalla da un avversario e, nel tentativo di divincolarsi, involontariamente aveva colpito l’altro calciatore con la mano aperta. Secondo la società, tale gesto avrebbe provocato una reazione dell’avversario, derivante da un malinteso che tuttavia sarebbe stato chiarito immediatamente sul terreno di gioco e successivamente all’interno dello spogliatoio del Direttore di Gara, come risulterebbe anche dal verbale arbitrale. La reclamante chiedeva la rivalutazione rivalutare della misura della sanzione applicata, in relazione alla reale gravità dei fatti così come descritti nell’atto di reclamo. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 27.02.2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale Dalla lettura del referto arbitrale, risulta che il calciatore D’Aguanno veniva espulso dal direttore di gara al 45’ del 2t poiché, a gioco fermo aveva colpito con un pugno al volto un avversario. Sebbene tale pugno pur non risultava particolarmente forte, tuttavia, la sua intensità era comunque tale da arrecare una ferita al labbro inferiore dell'avversario, dalla quale vi era una lieve fuoriuscita di sangue. Nella circostanza, i due calciatori venivano prontamente separati dai propri compagni di squadra per evitare ulteriori conflitti tra loro. Al termine della gara, i due calciatori si recavano presso lo spogliatoio del direttore di gara, a cui riferivano di essersi chiariti. Orbene, come noto, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, e dunque, in relazione ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, hanno una valenza assoluta rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (ex multis, CSA, Sez. Un. 15 aprile 2016), contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (ex multis, Corte giust. fed., 25 novembre 2010). Ciò posto, osserva il Decidente come nella fattispecie in discorso la refertazione del direttore di gara risulti pienamente coerente e dettagliata, e pertanto immune dai vizi sopra indicati. Sotto il profilo della qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal calciatore D’Aguanno Francesco, essa integra gli elementi costitutivi di condotta tipicamente violenta e dunque essa deve essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 38 del CGS, a tenore del quale: Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato. Il colpo inferto all’avversario – un pugno al volto che ha provocato fuoriuscita di sangue – invero, costituisce inequivocabilmente un atto di violenza fisica, connotato da un’evidente intensità lesiva, tale da superare la soglia della normale fisicità di gioco, e dunque perfettamente riconducibile alla nozione di “condotta violenta” di cui alla norma richiamata. Sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, la misura comminata dal Giudice Sportivo – nella specie, la squalifica per cinque giornate – risulta congrua e proporzionata rispetto ai fatti accertati, tenuto conto, peraltro, anche dell’espulsione disposta dal Direttore di Gara, la quale si cumula alla sanzione prevista dall’art. 38 CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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