C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 16/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ COLLE DI FUORI A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POMPILI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.358 LND DEL 11/04/2025 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – COLLE DI FUORI A.S.D. del 9/04/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 24/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ COLLE DI FUORI A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POMPILI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.358 LND DEL 11/04/2025 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – COLLE DI FUORI A.S.D. del 9/04/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 24/04/2025

La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.333 del 27.03.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della società Colle di Fuori A.S.D., poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene di respingere il reclamo in relazione alla squalifica del Calciatore Sig. Pompili Francesco per 4 gare poiché, a gioco fermo, dopo l’allontanamento dal campo nel secondo tempo per cartellino rosso, lo stesso sputava nella direzione del direttore di gara, senza tuttavia attingerlo e, successivamente, da quest’ultimo veniva identificato così come trascritto nel referto di gara. Inoltre, il comportamento tenuto dal giocatore tesserato con la Società Colle Fuori ASD, sputo anche se sena colpire, oggetto del reclamo corrisponde alla intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali che si risolve in una azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata sull’arbitro. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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