C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 16/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO SALARIA VESCOVIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.196 SGS DEL 17/04/2025 (Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – ATLETICO SALARIA VESCOVIO del 5/04/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO SALARIA VESCOVIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.196 SGS DEL 17/04/2025 (Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – ATLETICO SALARIA VESCOVIO del 5/04/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Atletico Salaria Vescovio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato avverso la regolarità della gara in epigrafe. Sostiene la reclamante l’insussistenza del motivo di inammissibilità dedotto dal Giudice di prime cure in quanto, contrariamente a quanto opinato nella decisione impugnata, la gara in questione era la quintultima del campionato e quindi non trovavano applicazione le disposizioni dettate per l’abbreviazione dei termini relativamente alle ultime quattro gare di campionato. Il reclamo è fondato. In effetti la gara in epigrafe era relativa alla venticinquesima giornata sulle trenta in cui si articola il torneo e quindi per la presentazione dei preannunci di reclamo e l’invio delle motivazioni si applicano le norme procedurali ordinarie che la società ha rispettato. Si verifica quindi il caso, contemplato nel regolamento, in cui la Corte rileva l’insussistenza delle motivazioni poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità del reclamo in primo grado che impongono la trasmissione degli atti al primo Giudice per l’esame del merito delle doglianze presentate dalla reclamante avverso la regolarità della disputa della gara. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annulla la decisione impugnata e rinvia al Giudice sportivo territoriale per l’esame del merito Il contributo va restituito.
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