C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 23/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTRUM MONTEROTONDO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERSANTI DAVIDE PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.300 LND DEL 6/03/2025 (Gara: CITTADUCALE – CASTRUM MONTEROTONDO del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTRUM MONTEROTONDO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERSANTI DAVIDE PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.300 LND DEL 6/03/2025 (Gara: CITTADUCALE – CASTRUM MONTEROTONDO del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
Con delibera pubblicata il 6/03/2025 sul C.U. n. 300 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara CITTADUCALE – CASTRUM MONTEROTONDO del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria, irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore Bersanti Davide per 8 gare, perché “[..] A fine gara, avvicinava l'arbitro e lo colpiva intenzionalmente con una spallata, senza conseguenze, nel contempo gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose. (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente depositato, preceduto da preannuncio altrettanto tempestivo, la reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo, producendo, a sostegno, la dichiarazione del calciatore interessato. In essa, il tesserato sosteneva che quanto riportato nel referto arbitrale fosse frutto di un errore di valutazione da parte del direttore di gara. Il calciatore ammetteva di aver rivolto espressioni offensive nei confronti dell’arbitro, negando tuttavia che le stesse avessero carattere minaccioso, ed escludeva di aver avuto con lui alcun contatto fisico. A supporto delle proprie argomentazioni, il tesserato evidenziava come l’arbitro non avesse ritenuto necessario procedere con l’espulsione immediata, nonostante il regolamento lo preveda in caso di condotta violenta. Per tali motivi, veniva avanzata richiesta di riduzione della sanzione irrogata. In via istruttoria, chiedeva l’ammissione della prova video, allegata unitamente a una serie di fotogrammi estrapolati dal medesimo filmato. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Nel corso della riunione tenutasi in data 20 marzo 2025, in modalità telematica, la Corte Sportiva d’Appello riunita in camera di consiglio, procede all’esame del reclamo. La Corte ha preliminarmente esamina l’ammissibilità della prova video richiesta dal reclamante, ritenendola inammissibile ai sensi dell’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, si rileva come l'utilizzo di filmati sia consentito unicamente nei casi di errore di persona o condotta violenta, fattispecie non ricorrenti nel caso di specie. La condotta contestata, infatti, è qualificabile come "gravemente irriguardosa" concretizzatasi in un contatto fisico, ai sensi dell’art. 36 CGS, che prevede come sanzione minima la squalifica per 8 giornate o a tempo determinato, fattispecie diversa da quelle di cui agli artt. 35 e 38 CGS in materia di condotte violente. Alla luce di quanto sopra, la Corte procede alla lettura del referto arbitrale. In esso si legge che il Sig. Bersanti Davide era da ritenersi espulso in quanto egli, al termine della gara, mentre il direttore di gara stava fornendo spiegazioni al capitano della squadra, gli era passato alle spalle colpendolo con una spallata volontaria. A seguito dell’intervento dell’arbitro, che lo informava dell’intenzione di riportare l’accaduto nel referto, il calciatore iniziava a minacciarlo, pronunciando le seguenti espressioni: “Ti aspetto fuori dal campo”, “sei un coglione”, “tua madre è una zoccola”, “fai una brutta fine”. L’arbitro precisava, a tal proposito, di non aver adottato immediato provvedimento disciplinare al fine di tutelare la propria incolumità personale, considerata la tensione della situazione che si era venuta a creare. Decisione Osserva la Corte quanto segue. Dalla lettura del referto arbitrale, che – come noto – costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte ritiene che i fatti ivi descritti risultino pienamente accertati, segnatamente la spallata volontaria inferta dal calciatore al direttore di gara nonché le gravi espressioni minacciose e offensive immediatamente successive, tra cui: “Ti aspetto fuori dal campo”, “sei un coglione”, “tua madre è una zoccola”, “fai una brutta fine”. Deve, peraltro, osservarsi che l’arbitro, nel medesimo referto, ha giustificato l’omessa espulsione immediata del calciatore spiegando di non aver adottato sul momento un provvedimento disciplinare al solo fine di tutelare la propria incolumità personale, considerata la situazione fortemente aggressiva e il clima ostile in cui si è trovato ad operare, a causa della condotta minacciosa del calciatore. Di talché, non si rilevano elementi di irragionevolezza e/o illogicità tali da superare la portata probatoria del referto arbitrale. I succitati elementi inducono la Corte a ritenere integrata una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, concretizzatasi in un contatto fisico volontario, che risulta dunque sussumibile nella previsione di cui all’art. 36, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, il quale dispone: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: (…) b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.” A tal proposito, osserva il Decidente come nel provvedimento impugnato, il giudice di primo grado abbia erroneamente qualificato la condotta ai sensi del comma 2, lett. a) del medesimo articolo, norma che prevede: “Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. (…) ” Tale disposizione, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso di specie, difettando il presupposto soggettivo, trattandosi pacificamente di calciatore tesserato e non di dirigente, socio o soggetto assimilato. Ciononostante, la sanzione irrogata – pari a otto giornate di squalifica – risulta conforme alla previsione normativa corretta (art. 36, comma 1, lett. b) CGS) e deve pertanto essere confermata nei suoi effetti sanzionatori. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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