C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 23/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ URBETEVERE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE EUSTASIO FRANCESCO PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – URBETEVERE CALCIO del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ URBETEVERE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE EUSTASIO FRANCESCO PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – URBETEVERE CALCIO del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025
Con delibera pubblicata il 13/03/2025 sul C.U. n. 166 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara FONTE MERAVIGLIOSA – URBETEVERE CALCIO del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza irrogava la sanzione della squalifica a carico del calciatore Eustasio Francesco per 7 gare perché “[..] Calciatori espulsi. Espulso per aver rivolto frasi irrispettose all'indirizzo dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare si portava a pochi metri dal direttore di gara e con fare aggressivo gli rivolgeva frasi offensive e minacciose. (art. 36 c.1 lett. a CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che la sanzione irrogata al calciatore risulterebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dallo stesso, attesa la mancanza di contatto fisico tra il tesserato e il direttore di gara. La reclamante, pertanto, invocava l’applicazione dell’art. 36 c.1 lett. a) CGS e l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13 c.1 lett. a) giacché il calciatore avrebbe avuto un atteggiamento irriguardoso solo al momento ed esclusivamente della sanzione disciplinare per il quale si sarebbe scusato al termine della gara con l’arbitro. Ancora, la reclamante negava che il suddetto calciatore abbia proferito espressioni blasfeme contrariamente a quanto riportato nel referito arbitrale. Per l’effetto, la reclamante chiedeva la riforma della sanzione irrogata al calciatore in misura meno afflittiva. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 27 marzo del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva di Appello, riunitasi in camera di consiglio, esamina il reclamo in epigrafe. La Corte procede alla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS. Dal documento emerge che il calciatore, a seguito di un provvedimento tecnico adottato dal direttore di gara, aveva rivolto a quest’ultimo frasi inequivocabilmente offensive (“ma che sei ritardato? Che cazzo stai a fa?”). In occasione della notifica del provvedimento disciplinare, il calciatore si era diretto verso il direttore di gara con atteggiamento minaccioso; giunto a circa due metri di distanza, pur minimizzando il gesto del pugno, aveva ripetutamente proferito espressioni minacciose (“viè qua che t'ammazzo merda”) e blasfeme, fino a quando non veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Decisione Ciò posto, osserva il Decidente come il reclamo sia meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente, la Corte rileva come le condotte poste in essere dal tesserato, come descritte nel referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 c.1 CGS, siano sussumibili nell’ambito dell’art. 36, comma 1, lett. a), il quale dispone testualmente: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.” Ciò posto, preme innanzitutto sottolineare come la squalifica per quattro giornate sia prevista dalla norma quale sanzione minima e, al contempo, come in ossequio al principio del divieto di automatismo vigente anche nella comminazione delle sanzioni disciplinari sportive, la previsione di una sanzione minima non significa che tale pena debba necessariamente e meccanicamente essere applicata dal giudicante in modo rigido e invariabile, senza un'analisi individuale della situazione e la valutazione della proporzionalità della pena. Ciò in quanto spetta al giudice valutare attentamente le specifiche circostanze del caso concreto e di modulare la sanzione in ragione della gravità effettiva della condotta posta in essere, nel rispetto del su richiamato principio di proporzionalità. Tale modulazione, invero, non si esplica solo in relazione all’applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti ai sensi dell’art. 14 e 13 CGS, ma si estende, evidentemente, anche alla determinazione della misura della sanzione base prevista dalla norma. Ancora, trovano applicazione i principi del concorso materiale e della continuazione, che permettono di sommare o integrare le sanzioni per il concorso di illeciti distinti, ovvero di valutare un’unica sanzione per condotte continuative, in base alle disposizioni del Legislatore. Svolte le brevi considerazioni che precedono, e passando all’esame dettagliato del caso in esame, Questa Corte ritiene che la sanzione originariamente irrogata, pari a sette giornate di squalifica, risulti complessivamente eccessiva rispetto al quadro fattuale e normativo. Nel caso di specie, la Corte ritiene, innanzitutto, che si debba considerare come le espressioni offensive rivolte al direttore di gara si inseriscano in un unico contesto di condotta, dovendosi, pertanto, valutare l’episodio nel suo complesso sub art. 36 c.1 lett. a) del CGS. In secondo luogo, l’art. 37 CGS censura specificamente la pronuncia di espressioni blasfeme, stabilendo per tale condotta una sanzione minima di una giornata di squalifica. La presenza di tali espressioni, confermate dal referto arbitrale, giustifica dunque l’applicazione di una pena aggiuntiva rispetto a quella base per la condotta irriguardosa di cui all’art. 36 c.1 lett. a) CGS. Alla somma delle suddette sanzioni minime, ritiene la Corte debba aggiungersi un’ulteriore giornata di squalifica, in ragione dell’espulsione comminata al calciatore durante la gara e dalla gravità complessiva del suo comportamento, considerato, peraltro, che dal referto arbitrale non emergono elementi tali da giustificare l’applicazione di circostanze attenuanti rilevanti, quali ad esempio un’eventuale scusa o ravvedimento del calciatore. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Eustasio Francesco a 6 gare. Il contributo va restituito.
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