C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 23/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTEL SAN PIETRO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE QUARESIMA VINICIO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI ANTONELLI MATTEO, BONAFEDE SAMUELE E CERESINI NICOLO PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE CAMPANA VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.344 LND DEL 3/04/2025 (Gara: NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA – CASTEL SAN PIETRO ROMANO del 30/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTEL SAN PIETRO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE QUARESIMA VINICIO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI ANTONELLI MATTEO, BONAFEDE SAMUELE E CERESINI NICOLO PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE CAMPANA VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.344 LND DEL 3/04/2025 (Gara: NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA – CASTEL SAN PIETRO ROMANO del 30/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata la società; La società Castel San Pietro Romano proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo, tutto integralmente ribadito in sede di audizione, chiedeva l’annullamento o quanto meno la riduzione delle sanzioni comminate ai propri calciatori in quanto il direttore di gara, nel referto, non ha riportato correttamente quanto avvenuto sul terreno di gioco. In particolare tutti i calciatori coinvolti nonché l’allenatore hanno soltanto protestato e mai hanno rivolto ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro. Lo stesso clima della gara è sempre stato tranquillo. La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, dichiara inammissibile il reclamo in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Sig. Quaresima Vinicio ai sensi dell’art. 137 comma 3 del C.G.S. e respinge il reclamo per quanto concerne le sanzioni a carico dei calciatori ritenendo congrue le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo. Il comportamento tenuto dai calciatori della società Castel San Pietro Romano nei confronti del direttore di gara non è tollerabile e pertanto meritevole delle sanzioni irrogate. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Quaresima Vinicio, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

 

 

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