C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 350 del 04/04/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. SA.MA.GOR., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 338 del 28/03/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. SA.MA.GOR., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 338 del 28/03/2025

A seguito di indagini la Procura Federale riteneva che la società U.S. Sa.Ma.Gor. avesse fatto partecipare in posizione irregolare il sig. Stefano Bernardi alla gara S.S.D. Hermada - U.S. Sa.Ma.Gor. del 7.4.2024 valevole per il campionato Under 17 Regionale. L’Organo inquirente rilevava inoltre che da tali fatti conseguiva la responsabilità diretta e oggettiva della società che aveva raggiunto accordo ex art. 126 C.G.S. cui però non aveva ottemperato come da C.U. F.I.G.C. n. 296/AA del 25 gennaio 2025. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale la società U.S. Sa.Ma.Gor. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 per le violazioni tenute dai propri tesserati. Perveniva al Tribunale memoria difensiva della società con cui rilevava che l’ammenda convenuta era stata versata in ritardo, sottolineando la buona fede della deferita e chiedendo di addivenire a un nuovo patteggiamento. All’udienza del 27 marzo 2025 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Loredana Fardello, nonché l’avv. Matteo Sperduti in rappresentanza della società. Il Tribunale Federale, verificata l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con la società deferita ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. con le seguenti sanzioni: per la U.S. Sa.Ma.Gor. pena base di € 450,00 di ammenda e un punto di penalizzazione ridotta per il rito alla pena finale di € 300,00 di ammenda e un punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza nella stagione in corso. Le parti convenivano in udienza che l’importo dell’ammenda andrà parzialmente compensato con le somme che risulteranno effettivamente versate a seguito dell’accordo di patteggiamento decaduto. Il Tribunale Federale ritiene il detto accordo conforme alle previsioni dell’art. 127 CGS e, pertanto, ne va dichiarata la efficacia. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art. 127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare alla società Sa.Ma.Gor. l’ammenda di euro 300,00 nonché la penalizzazione di n.1 punto in classifica da scontare nel Campionato Under 17 Regionale Eccellenza nella Stagione sportiva 2024/2025, con eventuale compensazione parziale con l’importo tardivamente versato a seguito del patteggiamento revocato. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica. Si trasmetta agli interessati.

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