C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 379 del 24/04/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VILELLA NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SS ROMULEA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART 39, LETTERA G), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MAGRELLI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS ROMULEA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART 39, LETTERA G), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ SS ROMULEA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 292 del 28/02/2025

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VILELLA NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SS ROMULEA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART 39, LETTERA G), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MAGRELLI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS ROMULEA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART 39, LETTERA G), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ SS ROMULEA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 292 del 28/02/2025

Con atto prot. 17558 /167pfi24 25/PM/blp la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito: 1. Il sig. VILELLA Nicola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SS Romulea; 2. Il sig. MAGRELLI Stefano, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SS Romulea; 3. La società SS ROMULEA; per rispondere: 1. il sig. VILELLA Nicola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SS Romulea: - della violazione dell’art. 4 , comma 1, del Codice di giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 39, lettera G), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2022 – 2023, conferito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Pulcini al sig. Stefano Magrelli, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell’art. 4 , comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 39, lettera G), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023–2024, conferito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Esordienti al sig. Stefano Magrelli, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 2. Il sig. MAGRELLI Stefano, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SS Romulea: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 39, lettera G), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2022 - 2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della SS Romulea militante nella categoria Pulcini, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art 39, lettera G), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della SS Romulea militante nella categoria Esordienti, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; 3.- la società SS ROMULEA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Nicola Vilella e Stefano Magrelli. A sostegno dell’atto di deferimento ha allegato l’attività d’indagine svolta a seguito della comunicazione inviata tramite PEC al Comitato Regionale Lazio e trasmesso alla Procura Federale in data 16.7.2024 dal genitore di un calciatore militante nella categoria primo anno esordienti 2012, che segnalava comportamenti posti in essere dalla società sportiva SS Romulea nei confronti dei giovani tesserati per la stessa ritenuti meno talentuosi; tali comportamenti, in particolare, sarebbero consistiti nell’aver emarginato alcuni minori privandoli delle stesse opportunità di allenarsi e giocare rispetto agli altri. Dalle risultanze della attività di indagine svolta, nonché dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale, è stato accertato che il sig. Stefano Magrelli ha svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società SS Romulea militante nella Categoria Pulcini ed Esordienti, nonostante non fosse in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In proposito, in particolare, deve evidenziarsi che l’art. 39, lett. G, del Regolamento del Settore Tecnico, dispone che “Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base”. Il Tribunale Federale fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione formale alle parti. Facevano pervenire memoria difensiva i deferiti che eccepivano come il regolamento prevedesse il tesseramento di almeno un allenatore qualificato per ogni categoria e che la società aveva seguito pienamente tale dettato tesserando un tecnico federale per ogni categoria Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti. “A fortiori” produceva la risposta pervenuta alla società, a seguito di quesito inoltrato al Settore Giovanile e Scolastico della Federazione, ove si confermava che la società doveva provvedere al tesseramento di un tecnico per ciascuna di queste categorie e non per ciascuna squadra. Nella riunione la Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: Vilella mesi 4 di inibizione, Magrelli mesi 6 di inibizione e società Romulea ammenda di euro 600,00. La difesa dei deferiti chiedeva l’integrale proscioglimento per insussistenza dell’addebito. Ritiene il Tribunale che i fatti posti alla base del deferimento siano provati ma che non costituiscano violazione delle norme regolamentari vigenti. Infatti, al di là della interpretazione letterale della norma, che è sempre da preferire, che porta alla conclusione che il legislatore sportivo abbia voluto limitare l’obbligo di tesseramento per le categorie enunciate ad un solo tecnico per ciascuna, vi è la considerazione assorbente che tale interpretazione sia stata confermata dal settore giovanile e scolastico su cui incombe l’onere organizzativo dell’attività della categoria a cui appartiene la squadra allenata dal Sig. Magrelli. Si tratta di una interpretazione autentica, derivante dall’Organo Federale preposto da cui la curia non ha motivo di discostarsi in carenza di considerazioni che possano portarla alla disapplicazione del pronunciamento. Non vi sono infatti ragioni per impedire, in linea di principio, che in tali categorie collaboratori, sotto la supervisione e conduzione di un tecnico abilitato, possano prestare la propria opera e ragioni ostative non sono state evidenziate dall’Organo requirente che si è limitato a sostenere una interpretazione non rinvenibile nella disposizione che parla chiaramente di categoria e non squadra, ricordando che, quando i regolamenti federali intendono riferirsi alla squadra e non alla categoria lo fanno esplicitamente e letteralmente. I deferiti vanno quindi prosciolti in quanto il fatto addebitato non costituisce violazione di norme regolamentari. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti. Si trasmetta agli interessati.

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