C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 414 del 16/05/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA GIANNANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NUOVA BROCCOSTELLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, C.1, E DELL’ART. 32, C.2, DEL C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, C.1, E 43, C.1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7, C.1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. JACOPO TROMBETTA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ISOLA LIRI 1925, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 32, C.2, DEL C.G.S., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ NUOVA BROCCOSTELLA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, C.1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 382 del 29/04/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA GIANNANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NUOVA BROCCOSTELLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, C.1, E DELL’ART. 32, C.2, DEL C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, C.1, E 43, C.1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7, C.1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. JACOPO TROMBETTA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ISOLA LIRI 1925, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 32, C.2, DEL C.G.S., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ NUOVA BROCCOSTELLA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, C.1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 382 del 29/04/2025

La Delegazione Provinciale di Frosinone del Comitato Regionale Lazio inoltrava, in data 04/11/2024, una nota con la quale segnalava che la società A.S.D. Nuova Broccostella aveva schierato nella gara contro la società S.S. Posta Fibreno del 19/10/2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, il calciatore Jacopo Trombetta in posizione irregolare in quanto non tesserato nelle proprie fila, bensì con la società Isola Liri 1925. Nel corso dell’attività istruttoria la Procura acquisiva la seguente documentazione: Segnalazione di posizione irregolare del calciatore in oggetto presentata dalla Delegazione Provinciale di Frosinone; Referto arbitrale e distinta di gara relativi alla gara A.S.D. Nuova Broccostella – S.S. Posta Fibreno del 19/10/2024, valevole per il campionato di Terza Categoria; Foglio censimento della società A.S.D. Nuova Broccostella per la stagione sportiva 2024-2025; Posizione di tesseramento del calciatore Jacopo Trombetta. La Procura Federale non riteneva, nel caso di specie, configurabile la responsabilità oggettiva della società Isola Liri 1925 per le azioni poste in essere dal Sig. Jacopo Trombetta, in quanto i predetti comportamenti apparivano avvenuti al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo, diretto e/o indiretto da parte della stessa società. Pertanto, la Procura Federale deferiva, davanti al Tribunale Federale Territoriale: il sig. Luca Giannandrea, all’epoca dei fatti, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Broccostella per violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale per aver consentito e comunque non impedito che il calciatore Trombetta prendesse parte, per la squadra della Nuova Broccostella, alla gara contro la S.S. Posta Fibreno del 19/10/2025, valevole per il campionato di Terza Categoria; la società A.S.D. Nuova Broccostella a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. per gli atti e comportamenti svolti dai Sigg.ri Luca Giannandrea e Jacopo Trombetta; il Sig. Jacopo Trombetta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Isola Liri 1925, per violazione degli artt. 4, commi 1 e 32, comma 2 del C.G.S. per aver lo stesso preso parte, nelle fila della società deferita, alla gara contro la società Posta Fibreno del 19/10/2024. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 23/04/2025, tenutasi in modalità remota, era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Maurizio Gentile, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con tutti i deferiti, ai sensi dell’art. 127 C.G.S. con la seguente sanzione: Luca Giannandrea, sanzione base di mesi 3, ridotta di 1/3, per una sanzione finale di mesi 2 di inibizione; A.S.D. Nuova Broccostella, sanzione base di euro 300 di ammenda e n. 1 punto di penalizzazione ridotta di 1/3, per una sanzione finale di euro 200 di ammenda e n. 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato Juniores Under 19 Provinciale della Stagione Sportiva 2025/2026. Il Tribunale Federale ritiene detto accordo conforme alle previsioni dell’art. 127 C.G.S. e pertanto ne dichiara l’efficacia. Per tutto quanto detto, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

 Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex. art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Giannandrea Luca, n.2 mesi di inibizione; - Trombetta Jacopo, n.2 gare di squalifica; - Nuova Broccostella, euro 200,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel Campionato Juniores Under 19 Provinciale nella Stagione sportiva 2025/2026. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

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