C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTÀ DI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARDENAS PEREZ THOMAS FINO AL 30/06/2028, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.100 LND DEL 17/04/2025 (Gara: KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D. – CITTÀ DI OSTIA del 13/04/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTÀ DI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARDENAS PEREZ THOMAS FINO AL 30/06/2028, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.100 LND DEL 17/04/2025 (Gara: KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D. – CITTÀ DI OSTIA del 13/04/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025
Con reclamo inoltrato nei termini, la società Città di Ostia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe con cui veniva squalificato sino al 30 giugno 2028 il calciatore Thomas Cardenas Perez - oggettivamente responsabile quale capitano per un atto di violenza compiuto da un compagno di squadra non identificato - indicando quale autore del gesto, del tutto involontario, il calciatore Alessandro Muscio. Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame chiedendo sia l’annullamento della squalifica a carico di Thomas Cardenas Perez sia una rivisitazione della sanzione da attribuirsi ad Alessandro Muscio, presente all’udienza. Produceva poi anche una dichiarazione autografa dello stesso calciatore il quale si assumeva la responsabilità del colpo indicato però come fortuito, avendo egli inciampato durante una protesta sulla gamba di compagno e urtando conseguentemente con forza il direttore di gara. Ritenuta la necessità di disporre l’audizione dell’arbitro in sede di supplemento di referto, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell’art. 50, comma 4, C.G.S.. A riguardo, il direttore di gara precisava che, a seguito di un’ammonizione comminata a un calciatore della squadra avversaria, veniva attorniato da numerosi calciatori del Città di Ostia, tra cui i calciatori Alessandro Muscio e Federico Mele, identificati rispettivamente con la maglia n. 8 e n. 20, che avevano già pronunciato diversi epiteti nei suoi confronti e venivano trattenuti dai compagni. In questo frangente, egli veniva tirato per la maglia da un calciatore del Città di Ostia, non identificato. Nel frattempo egli si girava leggermente per vedere cosa stesse succedendo e sentiva un colpo forte alla caviglia, proveniente dalle sue spalle, che gli provocava dolore. Egli riferiva di non aver visto le modalità con cui tale colpo era stato sferrato, ma percepiva con la coda dell’occhio che l’autore era stato un calciatore della società reclamante, né si voltava per evitare di esacerbare ulteriormente gli animi. Nel frangente il calciatore Thomas Cardenas Perez, capitano della squadra Città di Ostia, rimaneva sempre di fronte a lui. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall’arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S.. Essi, infatti, fanno “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Alla luce degli atti a disposizione della Corte, quindi, deve essere annullata la squalifica al sig. Thomas Cardenas Perez che, come capitano, risultava oggettivamente responsabile degli atti di violenza commessi nei confronti dell’ufficiale di gara da parte di un calciatore della propria squadra non identificato. A riguardo, infatti, l’art. 5, comma 2, C.G.S. prescrive che “la sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell'atto” che, nel caso di specie risulta essere il sig. Alessandro Muscio, come da lui stesso dichiarato in udienza e confermato con assunzione di responsabilità resa per iscritto. Tuttavia, da quanto scritto del referto e da quanto precisato dal direttore di gara in maniera congrua e senza alcuna contraddizione logica, non emerge univocamente che la condotta del calciatore fosse stata volontaria né che il colpo fosse effettivamente un calcio, non avendo l’arbitro avuto percezione alcuna sulla sua modalità di effettuazione. Si deve, quindi, propendere per un’involontarietà della condotta, seppur tenuta nell’ambito di un’accesa protesta da parte del calciatore Alessandro Muscio, con il colpo che privava il direttore delle capacità psico-fische e di serenità per proseguire l’incontro. Essa, quindi, deve essere ricondotta nella fattispecie di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. da punirsi, vista l’entità del contatto fisico e le modalità con cui questo si è realizzato, con la sanzione della squalifica sino al 31 dicembre 2025, considerando altresì che il calciatore Muscio risulta aver già scontato la squalifica di tre gare per le ingiurie rivolte al direttore di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annullando la squalifica a carico del calciatore Cardenas Perez Thomas e squalificando il calciatore Muscio Alessandro fino al 31/12/2025. Il contributo va restituito.
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