C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.CANARINI 1926 RDP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORLANDANI EDOARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.173 SGS DELL’8/05/2025 (Gara: POL.CANARINI 1926 RDP – ACCADEMY CERTOSA del 3/05/2025 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.CANARINI 1926 RDP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORLANDANI EDOARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.173 SGS DELL’8/05/2025 (Gara: POL.CANARINI 1926 RDP – ACCADEMY CERTOSA del 3/05/2025 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025

 La Polisportiva Canarini 1926 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di quattro gare al proprio calciatore Edoardo Orlandani, per aver rivolto frasi offensive e minacciose all’arbitro ed aver reiterato tale condotta al termine della gara. La Società reclamante, nel proprio atto difensivo, negava che il calciatore avesse offeso ed intimidito l’arbitro, ma sosteneva che lo stesso avesse chiesto, unicamente, spiegazioni al direttore di gara per alcune decisioni arbitrali. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 22/05/2025, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal dettagliato referto arbitrale, fonte di prova privilegiata ex art. 61 cgs, emerge che al 33° della seconda frazione di gioco, il Sig. Edoardo Orlandani veniva espulso per aver rivolto frase offensiva all’arbitro; alla notifica del provvedimento disciplinare il predetto calciatore continuava ad insultare l’arbitro ed iniziava, anche, a minacciarlo reiteratamente. Al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco e persisteva ad offendere ed intimidire l’arbitro. Orbene, di fronte ad un referto così circostanziato e analitico, questa Corte ritiene provata la condotta posta in essere dal calciatore Orlandani nei confronti del direttore di gara, così come ritiene che la stessa sia stata correttamente sanzionata dal Giudice di 1°grado, la cui entità, pertanto, non merita di essere ridotta, alla luce dell’art. 36, comma 1 lett. a) c.g.s.. Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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