C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO FOCENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PEDONE MAURO FINO AL 28/03/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DIAZ YUTHIEL ISAIAS PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE TORANZO JONATHAN DANIEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.322 LND DEL 20/03/2025 (Gara: ATLETICO FOCENE – FOCENE FOOTBALL CLUB del 15/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO FOCENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PEDONE MAURO FINO AL 28/03/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DIAZ YUTHIEL ISAIAS PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE TORANZO JONATHAN DANIEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.322 LND DEL 20/03/2025 (Gara: ATLETICO FOCENE – FOCENE FOOTBALL CLUB del 15/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Con delibera pubblicata sul C.U. N.322 LND DEL 20/03/2025 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara: ATLETICO FOCENE – FOCENE FOOTBALL CLUB del 15/03/2025 – Campionato Seconda Categoria, irrogava la sanzione della inibizione a carico del dirigente PEDONE MAURO fino al 28/03/2025, “perché entrato sul terreno di gioco spintonava alcuni calciatori che partecipavano ad una zuffa per allontanarli” -; della squalifica a carico del calciatore DIAZ YUTHIEL ISAIAS per 5 gare, “espulso per grave fallo di gioco, uscito dal recinto di gioco, veniva a contatto con un avversario, al quale sferrava un pugno al volto colpendolo ad un sopracciglio e causandogli una ferita con fuoriuscita di sangue.”; della squalifica per 3 gare al calciatore TORANZO JONATHAN DANIEL “perché prendeva parte ad una zuffa colpendo con calci e pugni gli avversari.” Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo contestando quanto riportato nel referto arbitrale rispetto al quale offriva una diversa prospettazione dei fatti accaduti. In particolare, la reclamante rappresentava che sarebbero stati i calciatori della squadra avversaria a dare avvio alla zuffa, colpendo improvvisamente e con pugni il calciatore DIAZ YUTHIEL ISAIAS, il quale – secondo la ricostruzione della reclamante – sarebbe rimasto inerme e dolorante, senza opporre alcuna reazione. A seguito dell'aggressione, DIAZ YUTHIEL ISAIAS doveva ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’Ospedale di Civitavecchia, con diagnosi e prognosi di 5 giorni. Per quanto riguarda il calciatore TORANZO JONATHAN DANIEL, la reclamante deduceva che il suo intervento sarebbe stato esclusivamente finalizzato alla difesa del compagno di squadra aggredito. In tal senso, l’episodio si configurerebbe come un’aggressione unilaterale da parte dei tesserati della squadra avversaria, nei cui confronti i calciatori coinvolti si sarebbero limitati a reagire per difendersi. Quanto alla posizione del dirigente MAURO PEDONE, la reclamante evidenziava che lo stesso sarebbe intervenuto esclusivamente con intento pacificatore, nel tentativo di riportare la calma e di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, frapponendosi fisicamente tra i soggetti coinvolti nella zuffa, mantenendo un atteggiamento non aggressivo, con le braccia sollevate e le mani aperte in segno di distensione, cercando di separare i contendenti. Per l’effetto, la reclamante chiedeva di: - riconoscere ed assegnare all'Atletico Focene la vittoria a tavolino per 3-0; - annullare la sanzione comminata ad a DIAZ YUTHIEL ISAIAS per non aver commesso il fallo di gioco da espulsione diretta; - di riconoscere l'attenuante per difesa da aggressione al calciatore TORANZO JONATHAN DANIEL, sanzionandolo con massimo una giornata; - annullare totalmente la sanzione all'addetto all'arbitro MAURO PEDONE per essersi adoperato correttamente e effettivamente nella sua funzione. In via istruttoria la reclamante allegava dei filmati video relativi alla partita in parola. La reclamante provvedeva ad inoltrare memorie integrative in cui ribadiva le proprie istanze e argomentazioni. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 3 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. Decisione Preliminarmente, in rito, deve rilevarsi che con riferimento alla posizione del dirigente MAURO PEDONE, rispetto alla sanzione irrogatagli della inibizione a carico del dirigente PEDONE MAURO fino al 28/03/2025 (laddove il CU n. 322 è del 20.03.2025) il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 137 c. 3 lett. b) CGS a tenore del quale “ Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: (…) b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”; Ancora, in via preliminare, la Corte dichiara l’inammissibilità dei filmati prodotti dalla reclamante, stante il difetto dei requisiti di cui all’art. 61 CGS. Quanto alle altre posizioni, rileva la Corte che il reclamo non è parimenti meritevole di accoglimento. Ad avviso del Decidente, invero, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale risulta del tutto coerente e proporzionata ai fatti accertati. Dalla lettura del referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, emergono in maniera chiara e inequivocabile i gravi comportamenti tenuti dai calciatori Díaz Yuthiel Isaias e Toranzo Jonathan Daniel nel corso e al termine della gara tra Atletico Focene e Focene Football Club del 15/03/2025, confermando la ricostruzione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 322 LND del 20/03/2025. Il calciatore Díaz, oltre ad essersi reso protagonista di un grave fallo di gioco che ne aveva comportato l’espulsione, successivamente aveva aggravato la propria posizione con una condotta deliberatamente violenta, colpendo con un pugno al volto un avversario, provocandogli una ferita con fuoriuscita di sangue. Parimenti, il calciatore Toranzo risulta aver assunto una condotta estremamente aggressiva, partecipando attivamente alla rissa scoppiata nell’area antistante gli spogliatoi, sferrando calci e pugni contro calciatori avversari. Il suo coinvolgimento ha contribuito ad inasprire e prolungare un episodio di violenza collettiva che ha richiesto persino l’intervento delle Forze dell’Ordine, dimostrando l’elevata pericolosità del suo comportamento. Preme sottolineare come referto arbitrale e relativo supplemento di rapporto risultino dettagliati e scrupolosi nella descrizione puntuale della zuffa, con l’indicazione precisa dei soggetti coinvolti e delle rispettive condotte, tanto da risultare pienamente attendibili. Non emergono, pertanto, elementi contraddittori, dubbi interpretativi o lacune che possano inficiare l’attendibilità o la coerenza del quadro ricostruito dal direttore di gara. Pertanto, le squalifiche inflitte rispettivamente di 5 giornate per il giocatore Díaz e 3 giornate per il giocatore Toranzo, appaiono pienamente giustificate. Tali provvedimenti rispondono a un’esigenza disciplinare imprescindibile e contribuiscono a riaffermare i valori di rispetto e lealtà sportiva, che devono guidare ogni competizione. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’inibizione a carico del dirigente Pedone Mauro, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

 

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