C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ UNIPOMEZIA 1938, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 SGS DEL 10/04/2025 (Gara: CITTA DI FORMIA CALCIO – UNIPOMEZIA 1938 del 6/04/2025 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 24/04/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ UNIPOMEZIA 1938, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 SGS DEL 10/04/2025 (Gara: CITTA DI FORMIA CALCIO – UNIPOMEZIA 1938 del 6/04/2025 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 24/04/2025
Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la società Unipomezia 1938 ha impugnato la sanzione dell’ammenda di euro 200,00 nonché l’obbligo di risarcire i danni, rilevando come i propri calciatori Under 17 fossero stati malmenati dai sostenitori della squadra avversaria, giunti sul luogo per assistere alla partita di Promozione, entrando nello spogliatoio. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risultano accuratamente illustrati i fatti allo scrutinio di questa Corte. L’arbitro, infatti, descrive compiutamente che, a causa di un cancello lasciato aperto per permettere l’accesso ai calciatori delle partite successive, irrompevano nell’area spogliatoi delle persone non identificate che iniziavano una rissa con i tesserati della società Unipomezia, tanto da far intervenire la Polizia di Stato che calmava la situazione e faceva uscire dallo spogliatoio le persone che non avevano titolo per ivi essere presenti. Il direttore di gara riferisce altresì come, a seguito di una ispezione, verificava dei danni al medesimo spogliatoio in uso alla reclamante. Deve, quindi, essere escluso l’obbligo risarcitorio a carico della Unipomezia 1938 in quanto i danni allo spogliatoio non sono certamente riconducibili ai tesserati della stessa, ma esito della colluttazione con persone non identificate introdottesi nell’area riservata a causa di un’incorretta gestione dell’impianto sportivo da parte della società ospitante. Anche l’ammenda comminata deve essere ridotta, in quanto deve sanzionare la sola partecipazione alla rissa da parte di tesserati della reclamante e non anche i danni provocati allo spogliatoio. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 100,00 e annullando l’obbligo di risarcimento danni. Il contributo va restituito.
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