C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CLUB OLIMPICO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORSINI LUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 LND DEL 3/04/2025 (Gara: CLUB OLIMPICO ROMANO – ACHILLEA 2002 del 30/03/2025 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CLUB OLIMPICO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORSINI LUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 LND DEL 3/04/2025 (Gara: CLUB OLIMPICO ROMANO – ACHILLEA 2002 del 30/03/2025 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025
Con reclamo inoltrato a questa Corte, la società Club Olimpico Romano impugnava le decisioni in epigrafe chiedendo di essere ascoltata. Perveniva altresì memoria difensiva della società con cui rilevava che, a seguito della ricezione degli atti richiesti con il preannuncio di reclamo, aveva erroneamente inviato le motivazioni del gravame a un indirizzo PEC errato e che provvedeva a inoltrare nuovamente l’atto di appello, seppur in ritardo. Veniva ascoltata sul punto la società che insisteva per lo scrutinio del proprio reclamo poiché il primo invio era tempestivo ma vi era stato un errore di digitazione dell’indirizzo della Corte. La richiesta della reclamante non può venire accolta, dovendo soggiacere il suo reclamo alla declaratoria di inammissibilità. Infatti, a seguito del tempestivo preannuncio con cui venivano richiesti gli atti di gara, questi venivano inviati in data 7.4.2025. La società, quindi, inoltrava le motivazioni in data 14.4.2025 allegando una ricevuta di accettazione di un precedente invio, effettuato in data 12.4.2025 all’indirizzo “csat_tft.pec@lazio.ind.it” in luogo del corretto “csat_tft.pec@lazio.lnd.it” nonché all’indirizzo PEC della società controparte. A riguardo, è evidente come il reclamo sia tardivo in quanto l’art. 76 C.G.S. prescrive che esso “deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale … entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti”. Nel caso di specie, invece, esso risulta depositato correttamente presso la Corte dopo lo spirare del termine di cinque giorni né può intendersi un errore scusabile l’aver inviato nei termini il reclamo a un destinatario errato. Nella ricevuta di accettazione di tale spedizione, infatti, è riportato l’indirizzo “csat_tft.pec@lazio.ind.it” ed esso è qualificato come “posta ordinaria” e non come “posta certificata”. Anche il mancato inoltro di una ricevuta di consegna da parte del gestore di Posta Elettronica Certificata della società – a differenza di quanto avvenuto per la PEC inviata alla contro interessata – consentiva l’immediata percezione dell’errore che sarebbe stato quindi facilmente emendabile nelle tempistiche prescritte. In via preliminare, quindi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del reclamo perché in violazione dei termini di cui all’art. 76 C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 5 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.
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