C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 432 del 30/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LONGARINA TSS 1944 ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANSELMI ANDREA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.386 LND DEL 30/04/2025 (Gara: LONGARINA TSS 1944 ASD – TARQUINIA CALCIO del 27/04/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LONGARINA TSS 1944 ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANSELMI ANDREA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.386 LND DEL 30/04/2025 (Gara: LONGARINA TSS 1944 ASD – TARQUINIA CALCIO del 27/04/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025

Con reclamo inoltrato nei termini, la società Longarina TSS 1944 ASD ha impugnato la sanzione della squalifica di cinque gare a carico del calciatore Andrea Anselmi, sostenendo che lo stesso aveva protestato nei confronti dell’arbitro senza proferire ingiurie o minacce. Veniva ascoltata in sede di audizione la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante che, già espulso, protestava vivacemente arrivando quasi a contatto prima con il direttore di gara e poi con l’assistente arbitrale e infine reiterava le proteste a fine gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti ma pur tuttavia deve essere ridotta l’entità della sanzione, risultando la condotta del calciatore già espulso sostanziatasi esclusivamente in plurime forti proteste in distinte occasioni. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Anselmi Andrea a 3 gare. Il contributo va restituito.

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