C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 06/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FUTBOL MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRIDA ROBERTA FINO AL 15/05/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGGIOLINI TOMMASO MARIA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.397 LND DELL’8/05/2025 (Gara: FIDENE A.S.D. – FUTBOL MONTESACRO dell’1/02/2025 – Campionato Under 19 Regionale “B”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FUTBOL MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRIDA ROBERTA FINO AL 15/05/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGGIOLINI TOMMASO MARIA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.397 LND DELL’8/05/2025 (Gara: FIDENE A.S.D. – FUTBOL MONTESACRO dell’1/02/2025 – Campionato Under 19 Regionale “B”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Futbol Montesacro ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie dell’ammenda di euro 100,00 e della inibizione del dirigente Roberta Breda fino al 15-5-2025, nonché la squalifica per una ulteriore giornata di gara del calciatore Maggiolini Tommaso Maria Patrizio per avere lo stesso partecipato alla gara in questione in posizione irregolare in quanto in posizione di squalifica. La società ripropone le doglianze già più volte manifestate nel Giudizio in merito alla errata indicazione del calciatore squalificato per quattro gare con il nominativo Maggiolini Tiziano Maria, corrispondente all’attuale Presidente della società e ripete che, nella lettura del comunicato, avevano attribuito legittimamente la sanzione proprio al Presidente che, pur non essendo iscritto in lista, si era reso protagonista di un’accesa protesta nei confronti del direttore di gara al termine dell’incontro. Ribadisce che l’errata indicazione del nome del calciatore effettivamente squalificato faceva sì che il tesserato Maggiolini Tommaso Maria Patrizio fosse in posizione perfettamente regolare in quanto aveva scontato l’automatismo, per essere stato espulso nella gara Futbol Montesacro – Grifone Gialloverde per somma di ammonizioni, nella successiva gara di campionato. L’assunto della reclamante non è fondato. Va innanzitutto precisato che l’elencazione effettuata dal direttore di gara nel referto dei calciatori partecipanti alla gara non ha alcun valore ufficiale in quanto mera trascrizione del contenuto delle liste presentate dalla società che, in quanto sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale, sono l’unica fonte attendibile da cui attingere gli estremi anagrafici e dei documenti d’identità presentati per l’identificazione degli atleti. Nella specie dalla lista dei calciatori partecipanti alla gara presentata nelle due occasioni dalla società Futbol Montesacro emerge senza alcun dubbio o perplessità che il calciatore Maggiolini Tommaso Maria Patrizio nato il 17-4-2007 matricola 2464508 tessera F.I.G.C. rilasciata dalla LND n. 1231337, ha partecipato ad entrambi le gare in questione. È altrettanto certo che nella gara del 18-1-2025 contro il Grifone Gialloverde il calciatore veniva espulso dal campo e rivolgeva all’Arbitro espressione gravemente ingiuriosa. Nel successivo comunicato lo stesso calciatore Maggiolini risulta indicato tra i calciatori espulsi dal campo e gli viene comminata una squalifica per quattro gare con motivazione conforme. Vi è da aggiungere che il Giudice Sportivo, nel riportare le generalità complete del calciatore sbagliava parzialmente il nome di battesimo indicando non Tommaso Maria ma Tiziano Maria. Sul punto va detto che nessun altro calciatore con il cognome Maggiolini partecipava alla gara nelle fila del Futbol Montesacro né vi è altro calciatore tesserato con tale cognome nel tabulato della società. L’assunto che la società ha considerato, invece, come squalificato il Presidente Tiziano Maria Maggiolini è francamente insostenibile e quasi risibile. Infatti; a) il nominativo è inserito tra i calciatori espulsi e tale era il Maggiolini Tommaso Maria Patrizio e quindi era evidente che si era trattato, nell’indicazione del nome di battesimo, di un mero lapsus calami del Giudice Sportivo indotto in errore dall’altrettanto errata indicazione nell’elenco compilato dall’Arbitro nel referto; b) il dirigente Tiziano Maria Maggiolini non era nemmeno in lista e quindi l’irrogazione a suo carico di qualsiasi provvedimento disciplinare avrebbe comportato una precisa indicazione nelle motivazioni delle modalità con cui il direttore di gara lo aveva riconosciuto come autore di violazioni disciplinari; c) il dirigente sarebbe stato soggetto ad una inibizione e non ad una squalifica a giornate. L’indicazione nel comunicato ufficiale del nome e cognome del calciatore soggetto a provvedimento disciplinare è necessaria quando ci si trovi di fronte a possibili casi di omonimia ma è sufficiente l’indicazione del solo cognome quando ci si riferisca ad un calciatore espulso e che non ha omonimi nel cognome in distinta di gara, nella specie quindi era sufficiente e non poteva indurre in errore l’indicazione del cognome Maggiolini sul destinatario della sanzione. La giustificazione della società reclamante è quindi del tutto formalistica e bizantina e non trova alcun aggancio con la realtà dei fatti in quanto era ben consapevole, e non poteva essere altrimenti, che il calciatore Maggiolini avesse avuto una squalifica per quattro gare in quanto espulso dal campo ed autore di un comportamento ingiurioso nei confronti dell’Arbitro. Il reclamo va quindi respinto e vanno integralmente confermate le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di prime cure. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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