C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 439 del 06/06/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CORI MONTILEPINI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITTORI LEONARDO PER 4 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE MARIANTONI VALERIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.186 SGS DELL’8/05/2025 (Gara: MINTURNO CALCIO 1936 – CORI MONTILEPINI del 3/05/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CORI MONTILEPINI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITTORI LEONARDO PER 4 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE MARIANTONI VALERIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.186 SGS DELL’8/05/2025 (Gara: MINTURNO CALCIO 1936 – CORI MONTILEPINI del 3/05/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025
La Società Cori Montilepini impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di quattro gare al calciatore Leonardo Vittori per aver sferrato un pugno sul volto di un giocatore avversario e di due gare al calciatore Valerio Mariantoni per aver rivolto gesti offensivi agli spettatori della squadra ospitante. La Società reclamante, nel proprio atto difensivo, negava che i due calciatori si fossero resi protagonisti di tali azioni e più in generale negavano che i due ragazzi avessero preso parte alla rissa scoppiata tra i calciatori delle due squadre che avrebbe indotto, poi, l’arbitro a sospendere la gara. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 22/05/2025, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal dettagliato referto arbitrale, fonte di prova privilegiata ex art. 61 c.g.s., emerge che al 31° della seconda frazione di gioco, il calciatore Valerio Mariantoni veniva espulso per aver compiuto, ripetutamente, gesti offensivi verso i sostenitori della squadra ospitante presenti in tribuna; al 33° del secondo tempo, a seguito di una ressa generale scoppiata sul terreno di gioco tra i calciatori delle due compagini, il Sig. Leonardo Vittori veniva espulso per aver colpito con un pugno il volto di un calciatore avversario procurandogli la fuoriuscita di sangue dal naso, nonché spintonava e strattonava altro giocatore avversario; a seguito di tale parapiglia generale e mancando, la squadra del Cori Montilepini, del numero legale di calciatori, l’arbitro si vedeva costretto a sospendere la gara. Orbene, in via preliminare, va subito evidenziato che non è impugnabile il provvedimento di squalifica per due giornate inflitte al calciatore Mariantoni (art. 137, comma 3 lett. a c.g.s). Nel merito, di fronte ad un referto così circostanziato e analitico, questa Corte ritiene provata la condotta posta in essere dal Sig. Vittori, colpevole di aver sferrato un pugno sul viso di un calciatore avversario con fuoriuscita di sangue dal naso e di averne spintonato e strattonato un altro, il tutto durante una rissa scoppiata tra calciatori delle due compagini. Per quanto detto si ritiene che la condotta del predetto calciatore sia stata correttamente sanzionata dal Giudice di 1°grado, la cui entità, pertanto, non merita di essere ridotta, alla luce dell’art. 38, c.g.s. In conclusione, questa Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Mariantoni Valerio, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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